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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7061/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25/11/2020. Le censure principali: vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio (soprattutto riprese video e riconoscimento operato da agente), richiesta di applicazione dell'ipotesi del "fatto lieve" ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 per carenza di collegamento con contesto associativo/organizzato, e censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Vicino Orazio e Vinciguerra Vito (confermando la ricostruzione di merito della Corte d'appello) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Zappalà Francesco. Conseguenze principali: per Vicino confermata la condanna per cessioni inserite in contesto organizzato (pena: anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 10.000 di multa); per Zappalà confermata la condanna (pena: anni 1 e mesi 6 e euro 1.800 di multa) e il suo ricorso dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000; per Vinciguerra confermata l'assoluzione dal reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) per non aver commesso il fatto in relazione alla posizione associativa, ma mantenute le altre condanne con rideterminazione della pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione e euro 20.000 di multa. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione di Vinciguerra dall'articolo 74 sia dovuta all'insufficiente durata della sua osservazione per provare l'inserimento stabile, e non all'assenza di carattere organizzato dell'attività complessiva di spaccio.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73, comma 5

    Prevede l'ipotesi del "fatto lieve" per cessioni minori; la Corte ha interpretato che il comma 5 non si applica quando le cessioni risultano inserite in una 'piazza di spaccio' organizzata (vedette, turni, continuità e reiterazione), anche se l'osservazione di un singolo agente su un imputato sia limitata nel tempo.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principi di valutazione della prova. La Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata violazione delle regole inferenziali atteso che la sentenza impugnata mostra una coerente argomentazione logica ancorata al quadro probatorio; non ha dunque riaperto il merito dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regole sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare Zappalà al versamento di una somma (determinata in euro 3.000).

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione di reati; presente nella contestazione originaria (concorso di reati) e richiamata nell'impianto sanzionatorio del giudizio di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame di merito dei fatti quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logicamente coerente e ancorata alle risultanze probatorie; i ricorrenti devono dimostrare violazioni specifiche di regole inferenziali o di diritto.
  • L'ipotesi del "fatto lieve" ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 è esclusa quando le cessioni di stupefacenti sono inserite in un quadro organizzato (piazza di spaccio) caratterizzato da vedette, turnazione e continuità: la reiterazione e l'inserimento nell'organizzazione prevalgono sulla breve durata dell'osservazione su uno specifico soggetto.
  • Un'accertata organizzazione dello spaccio può giustificare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto se emerge abitualità, reiterazione e pericolosità sociale delle condotte.
  • L'assoluzione dall'accusa associativa non implica necessariamente l'inesistenza di un quadro organizzato: può derivare da carenze probatorie specifiche (es. durata limitata dell'osservazione) mentre permangono elementi che collegano le condotte alla gestione organizzata della piazza di spaccio.
  • In impugnazioni basate su valutazioni probatorie (video, riconoscimenti) conviene contestare profili tecnici e procedurali (catena di custodia, affidabilità del riconoscimento, mancata acquisizione di sequestri riferibili agli specifici episodi), perché la Suprema Corte richiede errori argomentativi o di diritto puntuali per intervenire.
  • Se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile si può incorrere in sanzioni economiche ai sensi dell'art.616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza del gravame prima di proporlo.

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