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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per gli anni 2007-2012, pari complessivamente a 104.319 euro, relativo alla concessione demaniale di un pontile galleggiante e del relativo specchio acqueo nel porto turistico di A (S). SI.VI. ha dedotto tre motivi: 1) l’Unione non avrebbe potuto accertare e riscuotere la TARSU per le annualità 2007-2009, anteriori al trasferimento del servizio disposto dal Comune il 9 giugno 2010; 2) gli specchi d’acqua non sarebbero stati tassabili prima della loro specifica inclusione nel regolamento unionale del 3 marzo 2012, non potendo supplire le categorie generali o comunali precedenti; 3) gli specchi acquei non sarebbero aree idonee a produrre rifiuti urbani e la disciplina speciale sui rifiuti delle navi escluderebbe la TARSU, anche per evitare una doppia imposizione. La società ha inoltre contestato, in sostanza, la competenza comunale sulle aree portuali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati. Ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4217/05/2017, depositata il 4 maggio 2018, che aveva accolto l’appello principale dell’Unione e confermato l’avviso; la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 2146/12/2015, del 5 maggio 2015, era invece favorevole alla contribuente. L’affidamento all’Unione del servizio nel 2010 ha trasferito anche l’esercizio dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi pregressi non decaduti. Gli specchi acquei possono rientrare nella nozione di aree scoperte tassabili, senza necessità di una categoria regolamentare specifica per gli ormeggi. Poiché nel porto di A (S) non era stata istituita un’Autorità portuale, il Comune conservava la competenza e la privativa sul servizio dei rifiuti urbani e, quindi, il potere impositivo, trasferito all’Unione con l’affidamento del servizio. La disciplina speciale sui rifiuti prodotti dalle navi riguarda un servizio distinto e non esclude la TARSU sui rifiuti urbani dell’area. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’Unione è rimasta intimata. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 32, commi 1 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Alla luce di quest'ultima disposizione, che non pone discriminazioni tra gli introiti già maturati o ancora maturandi, postulando la successione nella totalità dei rapporti (amministrativi e fiscali) inerenti l'ambito dell'affidamento, il collegio ritiene che l'attribuzione del potere di imposizione e di riscossione per i tributi comunali non subisca limitazioni temporali (per il passato).

    Quando un’Unione di Comuni riceve l’affidamento di un servizio, le competono anche gli introiti e i relativi poteri di accertamento e riscossione riferiti a rapporti tributari già maturati, purché la pretesa non sia decaduta o prescritta.

  • Art. 204, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Pertanto, posto che il servizio di conferimento del ciclo integrato dei rifiuti urbani era stato affidato all'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di A (S) il 9 giugno 2010, n. 26, si può ritenere che il trasferimento delle relative competenze riguardasse anche l'accertamento, il controllo e l'esazione della TARSU per le annualità maturate in epoca anteriore.

    Il trasferimento della gestione del servizio comporta il passaggio delle competenze relative ai rapporti pregressi connessi, inclusi accertamento e riscossione della TARSU per annualità anteriori.

  • Art. 62, commi 1 e 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    In definitiva, si può ribadire che, in tema di TARSU, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall' art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei.

    La nozione di area scoperta tassabile comprende anche gli spazi acquei concretamente utilizzati e idonei alla produzione di rifiuti urbani; l’assenza nel regolamento di una voce specifica per ormeggi o specchi d’acqua non impedisce la tassazione. L’esclusione opera invece quando, per legge, l’area è sottratta al regime di privativa comunale.

  • Art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all'uso o alla destinazione degli spazi tassabili.

    Le categorie tariffarie possono comprendere attività non nominate espressamente quando siano assimilabili a quelle tipizzate per uso o destinazione; la riconduzione degli ormeggi a una categoria pertinente non costituisce analogia vietata.

  • Art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo.

    Dove è istituita l’Autorità portuale, la gestione dei rifiuti urbani dell’area portuale è sottratta alla competenza comunale e il Comune non può imporre la TARSU per quel servizio. Nel caso deciso, però, l’Autorità portuale non era stata istituita nel porto interessato.

  • Art. 6, comma 1, lettera c, della legge 28 febbraio 1994, n. 84, e art. 1 del D.M. 14 novembre 1994

    Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

    I servizi portuali di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti sono attribuiti all’Autorità portuale quando questa è istituita e opera nell’area. In sua assenza, secondo la decisione, resta la competenza comunale ordinaria.

  • Art. 8 e art. 10 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Viceversa, rientra nella competenza dell'Autorità portuale (ora, dell'Autorità di sistema portuale) o, in mancanza, dell'Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all'ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.

    La disciplina speciale riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui dei carichi, non i rifiuti urbani prodotti nell’area portuale in quanto tale. Essa esclude la potestà comunale limitatamente al servizio speciale disciplinato da queste disposizioni.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’affidamento a un’Unione di Comuni di un servizio pubblico trasferisce, in linea di principio, anche la gestione dei rapporti tributari pregressi collegati al servizio, inclusi accertamento e riscossione di crediti non decaduti.
  • Gli specchi acquei e gli spazi di ormeggio possono essere aree scoperte rilevanti ai fini TARSU: la natura liquida della superficie e la mancanza di una specifica categoria regolamentare non escludono di per sé la tassazione.
  • La competenza impositiva sui rifiuti nelle aree portuali dipende dall’assetto istituzionale e dal servizio: se opera un’Autorità portuale competente, la gestione e la potestà impositiva comunale sono escluse per il servizio attribuito a tale Autorità; se l’Autorità portuale non è stata istituita, può riemergere la competenza comunale ordinaria.
  • La disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico è distinta dalla gestione dei rifiuti urbani dell’area portuale; non determina automaticamente l’esenzione dalla TARSU per spazi di ormeggio.
  • In caso di concessione demaniale, il concessionario che mantiene la detenzione dell’area resta, di regola, il soggetto passivo, anche se concede a terzi l’uso di posti barca. Per sottrarsi alla tassa occorre provare e dichiarare le obiettive condizioni di inutilizzabilità o la perdita della detenzione nei modi rilevanti.

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