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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33318/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di accertamento della "collaborazione impossibile o inesigibile" ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., presentata in favore del detenuto condannato per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti). Il ricorrente ha censurato la motivazione per nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità, ha contestato l'apprezzamento del ruolo a lui attribuito nell'associazione, ha rilevato l'insufficienza del parere della DDA di Palermo e ha sostenuto che, atteso il lungo periodo di detenzione durante i fatti, il suo apporto conoscitivo era marginale o inesistente, rendendo impossibile o inesigibile una collaborazione utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la censura in larga parte aspecifica e inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; ha escluso che la difesa abbia dimostrato travisamento della prova e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di sorveglianza, sottolineando che il parere della DDA, pur obbligatorio nella procedura informativa, non è vincolante. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'accertamento dell'esigibilità della collaborazione va circoscritto ai titoli di reato in esecuzione e ha ritenuto che, nel caso concreto, potessero sussistere ancora spazi indiziari utili all'investigazione (identificazione di ulteriori partecipi), per cui non è stato provato che la collaborazione fosse oggettivamente impossibile o inesigibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58-ter Ordinamento penitenziario

    La norma disciplina l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile: il Tribunale di sorveglianza deve valutare, sulla base degli atti e dopo le necessarie informazioni e l'audizione del pubblico ministero competente, se sussiste l'impossibilità di qualsiasi attività collaborativa. Il parere della DDA, sebbene richiesto nella procedura, è obbligatorio ma non vincolante per il Tribunale.

  • art. 74 T.U. stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990)

    Rileva come norma che qualifica l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte assume che, nel contesto di reato associativo, l'identificazione di altri partecipi è un contributo dichiarativo in astratto esigibile e che la struttura organizzativa e i rapporti del condannato con fornitori/corrieri sono elementi rilevanti per valutare l'utilità di una collaborazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    La Corte ha richiamato il principio di specificità richiesto per le doglianze di nullità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente deve indicare con precisione in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o illogica, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del motivo.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamato mediante giurisprudenza per spiegare i limiti dell'accertamento dell'impossibilità della collaborazione nell'ambito di benefici per reati ostativi: l'accertamento è circoscritto ai fatti per cui il condannato è in esecuzione e non può essere esteso ad altre condotte.

  • art. 616, comma 1 codice di procedura penale

    Norma richiamata come base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il parere della DDA nell'iter per l'accertamento della collaborazione impossibile è obbligatorio ma non vincolante: il Tribunale di sorveglianza compie una autonoma valutazione sugli atti.
  • L'accertamento dell'esigibilità o impossibilità della collaborazione va circoscritto ai reati per cui è in esecuzione la pena; non si può estendere la verifica ad informazioni utili per reati diversi.
  • Per la Cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche: contestazioni aspecifiche che mescolano mancanza, contraddittorietà e illogicità sono inammissibili.
  • Non è consentito, in sede di legittimità, chiedere una riletura del merito o una diversa valutazione delle prove già svolte nel giudizio di cognizione senza evidenziare un travisamento probatorio.
  • In reati associativi, l'identificazione di altri partecipi è un contributo che può essere ritenuto esigibile; la presenza di partecipi non identificati può giustificare il rigetto dell'accertamento di impossibilità della collaborazione.
  • La detenzione del soggetto nel periodo oggetto di indagine non esclude a priori che possa ancora avere conoscenze utili; spetta all'Autorità giudiziaria verificare concretamente se sussistono ambiti investigativi non esauriti.
  • Quando si impugna un provvedimento di rigetto dell'accertamento di collaborazione inesigibile, è utile dimostrare con precisione quali informazioni il condannato potrebbe fornire e perché tali informazioni sarebbero ancora utili e ottenibili.

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