Cassazione Penale, Sentenza n. 33318/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di accertamento della "collaborazione impossibile o inesigibile" ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., presentata in favore del detenuto condannato per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti). Il ricorrente ha censurato la motivazione per nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità, ha contestato l'apprezzamento del ruolo a lui attribuito nell'associazione, ha rilevato l'insufficienza del parere della DDA di Palermo e ha sostenuto che, atteso il lungo periodo di detenzione durante i fatti, il suo apporto conoscitivo era marginale o inesistente, rendendo impossibile o inesigibile una collaborazione utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la censura in larga parte aspecifica e inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; ha escluso che la difesa abbia dimostrato travisamento della prova e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di sorveglianza, sottolineando che il parere della DDA, pur obbligatorio nella procedura informativa, non è vincolante. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'accertamento dell'esigibilità della collaborazione va circoscritto ai titoli di reato in esecuzione e ha ritenuto che, nel caso concreto, potessero sussistere ancora spazi indiziari utili all'investigazione (identificazione di ulteriori partecipi), per cui non è stato provato che la collaborazione fosse oggettivamente impossibile o inesigibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58-ter Ordinamento penitenziario
La norma disciplina l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile: il Tribunale di sorveglianza deve valutare, sulla base degli atti e dopo le necessarie informazioni e l'audizione del pubblico ministero competente, se sussiste l'impossibilità di qualsiasi attività collaborativa. Il parere della DDA, sebbene richiesto nella procedura, è obbligatorio ma non vincolante per il Tribunale.
art. 74 T.U. stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990)
Rileva come norma che qualifica l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte assume che, nel contesto di reato associativo, l'identificazione di altri partecipi è un contributo dichiarativo in astratto esigibile e che la struttura organizzativa e i rapporti del condannato con fornitori/corrieri sono elementi rilevanti per valutare l'utilità di una collaborazione.
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
La Corte ha richiamato il principio di specificità richiesto per le doglianze di nullità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente deve indicare con precisione in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o illogica, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del motivo.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato mediante giurisprudenza per spiegare i limiti dell'accertamento dell'impossibilità della collaborazione nell'ambito di benefici per reati ostativi: l'accertamento è circoscritto ai fatti per cui il condannato è in esecuzione e non può essere esteso ad altre condotte.
art. 616, comma 1 codice di procedura penale
Norma richiamata come base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il parere della DDA nell'iter per l'accertamento della collaborazione impossibile è obbligatorio ma non vincolante: il Tribunale di sorveglianza compie una autonoma valutazione sugli atti.
- L'accertamento dell'esigibilità o impossibilità della collaborazione va circoscritto ai reati per cui è in esecuzione la pena; non si può estendere la verifica ad informazioni utili per reati diversi.
- Per la Cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche: contestazioni aspecifiche che mescolano mancanza, contraddittorietà e illogicità sono inammissibili.
- Non è consentito, in sede di legittimità, chiedere una riletura del merito o una diversa valutazione delle prove già svolte nel giudizio di cognizione senza evidenziare un travisamento probatorio.
- In reati associativi, l'identificazione di altri partecipi è un contributo che può essere ritenuto esigibile; la presenza di partecipi non identificati può giustificare il rigetto dell'accertamento di impossibilità della collaborazione.
- La detenzione del soggetto nel periodo oggetto di indagine non esclude a priori che possa ancora avere conoscenze utili; spetta all'Autorità giudiziaria verificare concretamente se sussistono ambiti investigativi non esauriti.
- Quando si impugna un provvedimento di rigetto dell'accertamento di collaborazione inesigibile, è utile dimostrare con precisione quali informazioni il condannato potrebbe fornire e perché tali informazioni sarebbero ancora utili e ottenibili.
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