Cassazione Penale, Sentenza n. 33300/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) vizio di procedimento e incompetenza funzionale della Corte d'Appello per avere questa convertito in appello l'atto di ricorso che, per la natura della pena (solo ammenda), era impugnabile unicamente con ricorso per cassazione; 2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità ai sensi dell'art. 677 c.1 e c.3 c.p., sostenendo che i comproprietari dell'immobile non potevano essere ritenuti automaticamente tenuti a eseguire opere su proprietà altrui e che l'ordinanza sindacale non bastava a fondare la responsabilità penale; 3) mancata considerazione della regola secondo cui, in caso di condominio, la responsabilità per l'esecuzione degli interventi può ricadere sull'amministratore e non automaticamente su tutti i comproprietari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello del 03/11/2023 per incompetenza funzionale del giudice d'appello rispetto alla conversione in appello dell'atto di impugnazione e ha, valutato il ricorso proposto da Proto Luigi, disposto l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno del 22/02/2023 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale di primo grado non abbia adeguatamente motivato l'attribuzione della responsabilità ex art.677 c.p., omettendo di ricostruire quali soggetti fossero effettivamente tenuti agli interventi di contenimento e se questi fossero concretamente nella posizione di intervenire; pertanto la questione dovrà essere riesaminata in istruttoria nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata: la Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità penale fosse necessario identificare con adeguata motivazione i soggetti concretamente tenuti agli interventi di prevenzione del pericolo, non potendo estendere automaticamente la responsabilità ai soli comproprietari quando questi non hanno potere di intervenire su proprietà di terzi
Disciplina della conversione in appello del ricorso per cassazione in ipotesi di pluralità di impugnazioni. La Corte ha interpretato che la conversione non è ammissibile quando l'appello non sarebbe per legge ammissibile (ad es. quando la sentenza ha comminato solo ammenda e l'unico rimedio è la cassazione)
Richiamata in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte osserva che, se per legge l'unico rimedio avverso una sentenza è il ricorso per cassazione, altri mezzi di impugnazione non possono essere fatti valere come appello
Norma sulla qualificazione dell'atto processuale: la Corte afferma che, quando l'atto non è realmente appellabile, il giudice d'appello deve qualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmetterlo alla Corte di legittimità, anziché convertire il procedimento in appello
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito infligge solo la pena dell'ammenda l'impugnazione ordinaria ammissibile è il ricorso per cassazione; il giudice d'appello non può validamente convertire in appello un atto che per legge non sarebbe appellabile
- La semplice esistenza di un'ordinanza sindacale non costituisce di per sé sufficiente base probatoria per affermare responsabilità penale ex art. 677 c.p.; occorre accertare chi fossero i soggetti concretamente obbligati e in che termini potessero intervenire
- In materia di responsabilità per opere preventive o di messa in sicurezza in contesti condominiali, va valutato se l'obbligo ricada direttamente sui singoli condomini o spetti all'amministratore; la qualificazione deve emergere da motivazione basata sui titoli di proprietà e sulle effettive possibilità di intervento
- Se il giudice di primo grado non compie una ricostruzione fattuale necessaria per l'applicazione della norma penale, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire ulteriore istruttoria e valutazione in merito all'attribuzione delle obbligazioni
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