Cassazione Penale, Sentenza n. 33301/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi diretti contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 19/09/2023 che, dopo il rito abbreviato del GIP di Novara (14/09/2021), aveva assolto gli imputati dal capo n.4 (art. 617-bis c.p.) ma aveva confermato la responsabilità per gli altri reati (detenzione di armi con matricola abrasa, ricettazione di armi e veicoli, detenzione di jammer) rideterminando le pene. I ricorrenti contestavano principalmente: carenza o illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche/atipiche (art. 62-bis/133 c.p.), mancata indicazione dei criteri che hanno determinato il diniego, assenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e, per alcuni, erronea applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha rigettato i ricorsi di Spagnuolo Vito e di Bruno Salvatore come infondati, dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i ricorsi di Bruno Giuseppe, Specchio Gianfranco, Iovine Vincenzo e Scarano Matteo. Per i ricorrenti rigettati o dichiarati inammissibili la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali; per i ricorrenti la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile ha altresì irrogato la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito (Corte d'Appello) fosse congrua: erano presenti dati oggettivi (organizzazione della spedizione, disponibilità di più armi con matricola abrasa, strumenti di professionalità e progettualità criminale, precedenti per alcuni) tali da motivare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale e la rilevazione della recidiva ove fatta.
Norme richiamate
art. 617-bis cod. pen.
Capo d'imputazione dal quale la Corte d'Appello ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste; norma richiamata come titolo di accusa originario ma non al centro del giudizio di legittimità.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti atipiche)
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle attenuanti atipiche richiede un substrato fattuale chiaro e una motivazione adeguata; non è esercizio di un generico potere discrezionale ma deve ancorarsi ad aspetti concreti del fatto o della personalità che giustifichino la mitigazione.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Articolo indicato come principale 'serbatoio' di indicatori (gravità del reato, capacità a delinquere) cui ancorare la valutazione delle attenuanti atipiche e la commisurazione della pena; la Corte ritiene legittimo ancorare il diniego delle attenuanti a tali parametri.
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944
Richiamato storicamente come norma di origine delle circostanze attenuanti atipiche; la Corte ne evidenzia la finalità di individualizzare la risposta sanzionatoria quando sussistono elementi non previsti espressamente dalla legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza; la Corte applica la sanzione determinandola in euro 3.000 per ciascuno.
Massime di principio
- Le attenuanti atipiche (art. 62-bis) non possono essere riconosciute sulla base di affermazioni generiche: è necessario un substrato fattuale chiaro e una motivazione che individui l'aspetto del fatto o della personalità che riduce il disvalore del reato.
- I criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto e capacità a delinquere) sono parametri essenziali e legittimi per ancorare la decisione sul riconoscimento o diniego delle attenuanti e per la commisurazione della pena; il giudice può utilizzare gli stessi dati per valutazioni diverse (es. diniego attenuanti e diniego sospensione condizionale).
- La valutazione discrezionale del giudice del merito circa la gravità del reato e la personalità del colpevole è in gran parte insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e fondata su dati oggettivi; il ricorso che mira solo a una rivalutazione del merito è normalmente inammissibile o manifestamente infondato.
- Per contestare con successo il diniego della sospensione condizionale o delle attenuanti è necessario mostrare omissioni specifiche nella motivazione o illogicità manifesta, non semplici contrapposizioni valutative.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) se non sussistono elementi che giustifichino la non imputabilità della colpa nella determinazione dell'inammissibilità; ricorsi meramente riformulatori del merito espongono al rischio di condanna alle spese e ad ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33294/2024 del 30/08/2024
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33295/2024 del 30/08/2024
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33296/2024 del 30/08/2024
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33298/2024 del 30/08/2024
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33300/2024 del 30/08/2024
- Sentenza penale · 30 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33303/2024 del 30/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →