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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33296/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna (artt. 12, commi 1,3 lett. d) e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286/1998 e 497-bis c.p.) con sette motivi: 1) erroneo ascolto come testi di coimputati (art. 210 vs art. 197-bis c.p.p. e diritto al silenzio); 2) tardività del deposito della lista testimoniale (art. 468 c.p.p.); 3) vizio di identificazione della ricorrente quale persona presente nell'autovettura intercettata (prove fotografiche e confronto foto segnaletiche); 4) omessa motivazione sulla falsità del documento d'identità; 5) travisamento della prova circa il sequestro vs consegna spontanea della carta d'identità e sulla rilevanza del comportamento collaborativo ai fini dell'elemento psicologico; 6) assenza di motivazione sulle contraddizioni probatorie relative all'identificazione (fotografia unica, scarsa qualità); 7) violazione dell'art. 62-bis c.p. (diniego delle circostanze attenuanti generiche) e mancata considerazione di incensuratezza, giovane età e condizioni personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure non consentite o manifestamente infondate: i testi erano stati correttamente ascoltati secondo le regole applicabili (art. 197-bis e art. 210 c.p.p.), la lista testimoniale era stata depositata tempestivamente in relazione al rinvio dell'udienza, l'identificazione della ricorrente è stata motivata con elementi plurimi e coerenti (confronto fotografico, uso del nome "Gaia" nelle intercettazioni, riferimenti a carte d'identità e coincidenza temporale con rilascio di nuova carta), la falsificazione del documento è stata adeguatamente accertata con riscontri materiali e conversazioni intercettate, non vi è travisamento della prova rispetto al sequestro avvenuto lo stesso giorno della perquisizione e non risultano motivazioni illogiche sulla negativa delle attenuanti generiche. Conseguentemente, confermata l'inammissibilità; condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 12 commi 1, 3 lett. d) e 3-ter lett. b)

    Norme che disciplinano reati in materia di immigrazione, contestate come fondamento della responsabilità penale della ricorrente; la sentenza ha mantenuto la qualificazione dei reati pur riducendo la pena.

  • codice penale, art. 497-bis

    Norma sul falso o alterazione di documenti d'identità; la Corte ha ritenuto provata la falsificazione sulla base degli elementi materiali e delle intercettazioni.

  • codice di procedura penale, art. 210

    Disciplina l'audizione di persone che hanno partecipato al fatto; la Corte ha valutato correttamente la qualificazione dell'escussione dei testi in relazione al loro status processuale e alle regole di escussione.

  • codice di procedura penale, art. 197-bis

    Norma che regola l'audizione del coimputato in qualità di testimone assistito; la Corte ha confermato l'applicabilità in concreto agli testi Occhioni e Montello, giustificando la modalità d'escussione.

  • codice di procedura penale, art. 64

    Riguarda gli avvisi al teste/imputato; la Corte ha richiamato l'ordinanza di merito per spiegare l'iter degli avvisi e il raccordo con art. 197-bis e art. 210 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 468

    Termine per il deposito della lista testimoniale; la Corte ha ritenuto tempestivo il deposito in quanto il rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento ha ricreato il termine per il deposito.

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego sia stato adeguatamente motivato con valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo illogicità o arbitrio.

  • codice penale, art. 114

    Riferimento relativo al riconoscimento di alcune attenuanti (menzionata come alternativa riconosciuta ai giudici di merito).

  • codice di procedura penale, art. 192 comma 3

    Richiamato in relazione al principio che le dichiarazioni accusatorie di chi è stato sentito con limiti vanno valutate con riscontro esterno; la Corte ha ritenuto non decisivi i contributi dei testi contestati.

Massime di principio

  • Le questioni procedurali presentate in cassazione devono essere specifiche e non meramente ripetitive dell'appello; motivi vaghi o rinvii generici alla decisione di merito sono inammissibili.
  • Un coimputato può essere escusso in base all'art. 197-bis c.p.p. anche se collegato al medesimo procedimento, purché sia rispettato il quadro normativo e siano fornite adeguate informazioni sull'avviso; la forma d'escussione va valutata in relazione al concreto status processuale.
  • Il termine per il deposito della lista testimoniale si ricostituisce se il dibattimento viene rinviato prima della sua apertura: il deposito successivo al rinvio può essere tempestivo.
  • L'identificazione di una persona in intercettazioni o riprese fotografiche va valutata nella sua globalità (confronti fotografici, circostanze ricorrenti nelle conversazioni, corrispondenza con documenti e atti investigativi), non sulla base di un singolo elemento isolato.
  • La falsificazione di un documento può essere accertata con la combinazione di riscontri materiali (alterazioni fisiche del documento) e elementi indiziari (contesto investigativo e conversazioni intercettate).
  • La valutazione sull'attribuzione o diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione illogico o arbitrario.
  • Per contestare un presunto travisamento della prova è necessario dimostrare in modo preciso e specifico l'errore fattuale dei giudici; deduzioni generiche o aspecifiche raramente determinano l'annullamento.

Testo integrale

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