Cassazione Penale, Sentenza n. 33298/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava con unico motivo la carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., con riferimento alla sua condanna per porto e detenzione d'arma da fuoco (capo B). Il motivo sosteneva che l'arma non era stata rinvenuta, che l'identificazione come "Glock" si fondava sulla sola descrizione fornita dalla persona offesa Andrea Sisto (non esperto di armi) e che l'unico elemento materiale ritenuto rilevante (una strisciata sulla camicia della vittima) era descritto in via condizionale dagli operanti; la difesa lamentava quindi apoditticità e illogicità della motivazione dei giudici di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su censure di natura fattuale e reiterative, devolute ai giudici di merito in una situazione di "doppia conforme" (conferma integrata della motivazione dei due gradi). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito valutazioni logiche e adeguate: la credibilità della vittima (definita "granitica"), la presenza sulla camicia di una strisciata compatibile con lubrificante d'arma, e la lesione al timpano coerente con un colpo ricevuto con il calcio della pistola, costituivano un quadro probatorio idoneo a ritenere l'uso di un'arma vera anche se non rinvenuta. Perciò il ricorso non poteva produrre la riconsiderazione dei fatti in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma è invocata dal ricorrente per vizio di motivazione. La Corte ricorda che, specie in presenza di una "doppia conforme", il sindacato di legittimità è limitato: non è consentita la rivalutazione del compendio fattuale fatto proprio dai giudici di merito, salvo omissione dell'esame di temi probatori decisivi o travisamento manifesto
art. 630, comma 4 cod. pen.
Norma relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione; è la fattispecie principale per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado e confermata in appello
art. 82 e art. 83 d.P.R. 115/2002
Norme indicate in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone che la misura sarà liquidata con separato decreto ai sensi di tali articoli
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata circa la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (conferma in termini della sentenza di primo grado), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non può riconsiderare i fatti già valutati dai giudici di merito, salvo che vi sia omissione dell'esame di prove decisive o travisamento manifesto
- La mancata acquisizione dell'arma non impedisce automaticamente la prova del porto/detenzione: descrizioni credibili della vittima, tracce materiali compatibili (es. lubrificante) e lesioni coerenti possono formare un quadro probatorio sufficiente se valutato con logica
- Per impugnare con successo un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. è necessario dimostrare specificamente e con precisione che la motivazione è illogica, contraddittoria, omette di esaminare questioni probatorie decisive o travisa i fatti in modo manifesto, non limitarsi a una diversa valutazione degli elementi di fatto
- La mera reiterazione in Cassazione delle censure già proposte in appello e risolte in modo non manifestamente illogico è normalmente inammissibile
- Chi propone ricorso infondato o meramente rinnovativo in Cassazione corre il rischio di condanna alle spese, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della controparte
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