Cassazione Penale, Sentenza n. 33295/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deducendo due censure principali: (1) violazione del termine per la presentazione immediata a giudizio previsto dall'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sostenendo che la presentazione immediata fu disposta oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla commissione del reato e che tale termine decorre dalla data del fatto; (2) nullità della notifica dell'atto di presentazione immediata a giudizio perché effettuata al difensore domiciliatario (avv. Alessia Ratti) senza il consenso previsto dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata l'eccezione: pur essendo stata formalizzata la presentazione immediata dopo il decorso del termine di quindici giorni, il termine effettivamente concesso all'imputato tra la notificazione dell'atto (26/08/2020) e l'udienza di comparizione (14/05/2021) era superiore al termine minimo di trenta giorni previsto dall'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 274/2000; quindi non si è concretata una lesione rilevante del diritto di difesa tale da determinare la nullità prevista dall'art. 180 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'avv. Ratti era difensore di fiducia nominato dal ricorrente il 09/07/2020 e che la notifica al domiciliatario difensore del 27/08/2020 è avvenuta validamente prima della rinuncia del mandato (10/05/2021), per cui la notificazione è regolare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale contestata (illecito in materia di immigrazione); la Corte disciplina l'applicazione processuale con riferimento alle modalità di giudizio.
art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola la presentazione immediata a giudizio davanti al giudice di pace con termini compressi; la Corte sottolinea che la previsione dei quindici giorni mira a garantire rapidità ma non è assoluta se poi l'imputato ha comunque un termine effettivo per difendersi almeno pari ai trenta giorni dell'art. 20, comma 4.
art. 20, comma 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Prevede il termine ordinario minimo di trenta giorni tra notificazione dell'atto di chiamata e udienza per la citazione a giudizio avanti il giudice di pace; la Corte lo utilizza come parametro di tutela del diritto di difesa ove la presentazione immediata sia formalmente tardiva.
art. 32-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Disciplina la facoltà, nella presentazione immediata, di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni; citata nel quadro delle garanzie difensive connesse alla procedura accelerata.
art. 14, comma 5-quinquies, T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)
Legge speciale che rimanda agli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del d.lgs. n. 274/2000; la Corte chiarisce che tale richiamo non impone che il processo segua rigidamente le forme del giudizio a presentazione immediata quando ciò comprima ingiustificatamente le garanzie difensive.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Tutela il diritto di intervento dell'imputato nel processo; la Corte valuta la ricorrenza della violazione ai fini dell'annullamento dell'atto processuale.
Prevede le nullità di ordine generale e di regime intermedio; la Corte ne individua la sussistenza solo quando la compressione del diritto di difesa è realmente avvenuta.
Regola la notificazione al difensore domiciliatario e il consenso del difensore; la Corte ha ritenuto valida la notificazione al difensore di fiducia nominato e domiciliatedal ricorrente.
Norma che disciplina la liquidazione delle spese nel ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il termine di quindici giorni per la presentazione immediata ex art. 20-bis d.lgs. 274/2000 ha natura funzionale: la sua violazione formale non determina automaticamente la nullità se, nella pratica, all'imputato è stato comunque concesso un termine per la difesa non inferiore al minimo ordinario (30 giorni) previsto dall'art. 20, comma 4.
- Se il pubblico ministero non può assicurare la presentazione nei 15 giorni, è lecito procedere con le forme ordinarie della citazione a giudizio purché siano rispettate le garanzie difensive, in particolare termini dilatori utili alla preparazione della difesa.
- La nullità processuale ai sensi dell'art. 180 c.p.p. si configura quando vi è una effettiva compressione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p.), non per mere irregolarità formali prive di concreto pregiudizio.
- La notifica all'avvocato domiciliatario è valida se l'avvocato è stato regolarmente nominato e il domicilio eletto prima della notificazione; la rinuncia successiva al mandato non retroagisce per invalidare notifiche già regolarmente eseguite.
- In casi analoghi, valutare sempre la data effettiva di notificazione e la distanza tra questa e l'udienza; se il tempo concretamente a disposizione dell'imputato è conforme o superiore al termine minimo ordinario, le censure sui termini accelerati sono difficilmente fondate.
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