Cassazione Civile, Ordinanza n. 08552/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008 e da un atto di contestazione per l’omessa compilazione del quadro RW relativo agli anni 2008 e 2009. L’Ufficio ha ripreso a tassazione redditi di capitale, soggetti a imposta sostitutiva, ritenuti prodotti da attività finanziarie detenute in Svizzera e non dichiarate, applicando anche sanzioni amministrative. La pretesa si fondava su dati tratti dalle cd. fiches della lista Falciani, acquisite tramite cooperazione internazionale, dalle quali l’Amministrazione ha desunto la disponibilità, da parte della contribuente, di due conti presso una banca svizzera, uno intestato direttamente alla persona fisica e uno a una società. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, tra l’altro, la tardività degli accertamenti e delle sanzioni per erroneo raddoppio dei termini, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’erronea valutazione delle prove documentali che avrebbero dimostrato una provenienza successoria delle somme, l’illegittimità derivata degli atti rispetto a una precedente decisione favorevole per altra annualità, e l’illegittimità della duplicazione dell’IRPEF e delle sanzioni. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini e omessa pronuncia sulla relativa questione, oltre a richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) omessa valutazione delle prove e vizio motivazionale; 3) violazione dello Statuto del contribuente per mancato contraddittorio; 4) violazione del principio di invalidità derivata; 5) violazione di norme sulla duplicazione dell’imposizione e delle sanzioni. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, chiarendo che nel caso di specie operano i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 del d.l. 78/2009, che la censura sulle prove tendeva a un riesame del merito precluso in cassazione, che il contraddittorio preventivo non richiedeva un ulteriore verbale dopo l’istruttoria interna, e che le ultime due doglianze erano inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi basata sulla novità in appello delle questioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. In motivazione ha corretto la ragione giuridica posta a base della sentenza impugnata: non era applicabile il raddoppio dei termini fondato sull’art. 43, terzo comma, d.P.R. 600/1973, ma quello previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009, norma ritenuta di natura procedimentale e quindi applicabile anche ai periodi anteriori. Ha inoltre escluso il contrasto con l’art. 63 TFUE, perché le attività finanziarie erano detenute in Svizzera, Stato inserito nella black list rilevante ratione temporis, e non ricorrevano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: la doglianza sulle prove non superava la preclusione della doppia conforme e mirava a una rivalutazione del merito; il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale era infondato perché il pvc era stato consegnato e il termine di 60 giorni rispettato; i motivi su invalidità derivata e duplicazione dell’imposta/sanzioni non coglievano la ratio decidendi di inammissibilità per novità in appello. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e del limite al potere di riqualificazione giuridica dei fatti
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
usato per dichiarare inammissibili in appello le questioni nuove e, in cassazione, per rilevare che la censura non colpiva la reale ratio decidendi
evocato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nella soluzione della Corte
art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
ritenuto dalla CTR, ma la Cassazione ha corretto la motivazione escludendone l’applicabilità e riconducendo la fattispecie all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
considerati norme procedimentali, applicabili anche ai periodi d’imposta anteriori; il raddoppio dei termini opera per gli accertamenti e per le sanzioni relative ad attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata
richiamato dalla ricorrente per negare la configurabilità del reato presupposto, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il riferimento perché la disciplina applicabile era quella speciale dell’art. 12 d.l. 78/2009
richiamato per ribadire che l’Ufficio può fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando non operi la presunzione legale retroattivamente
art. 111, sesto comma, Cost.
utilizzato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
corrispondente nel processo tributario al vizio di motivazione dell’art. 132 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce efficacia diversa da quella legale; non è ammissibile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio
vale il medesimo principio: la censura non può risolversi in un riesame del merito delle prove
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio dopo accessi/ispezioni/verifiche; nel caso concreto era stato rispettato e non richiedeva un ulteriore verbale dopo l’istruttoria interna
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
l’invito a comparire non imponeva la redazione di un nuovo verbale di chiusura delle operazioni
richiamato per osservare che una questione non introdotta con motivo aggiunto in primo grado non poteva essere proposta per la prima volta in appello
richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento della doglianza
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento della doglianza
art. 63 TFUE
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la violazione in ragione della specifica disciplina per i Paesi black list e dell’orientamento della giurisprudenza UE
art. 65 TFUE
richiamato come norma derogatoria alla libera circolazione dei capitali, soggetta comunque al divieto di discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate
art. 267 TFUE
non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale, essendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza UE (acte clair)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso sui capitali esteri non dichiarati, il raddoppio dei termini per l’accertamento e per le sanzioni previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009 ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La disciplina del raddoppio dei termini opera anche quando l’Ufficio non si fondi sulla presunzione legale di evasione ma contesti la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Stati o territori a fiscalità privilegiata mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In cassazione non è ammessa una censura che, sotto l’apparenza della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello che integra la mancanza assoluta, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una motivazione non persuasiva o non completa.
- Il termine di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale dopo accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, ma non impone un nuovo termine dopo successive attività istruttorie interne dell’Ufficio.
- Una questione dichiarata inammissibile perché nuova in appello deve essere specificamente attaccata in cassazione nella sua reale ratio decidendi; il ricorso è inammissibile se colpisce solo argomentazioni svolte ad abundantiam.
- La compatibilità con l’art. 63 TFUE va esclusa quando la disciplina fiscale differenziata riguardi capitali detenuti in Stati terzi o territori inseriti, ratione temporis, in black list e sia giustificata dall’esigenza di efficaci controlli fiscali.
- Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la soluzione della questione di diritto unionale sia già chiarita dalla giurisprudenza europea in modo tale da integrare un caso di acte clair.
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