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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26265/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di cassazione contestava, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per la cessione di una dose di "crack" a favore di Famà Lorenzo. Si denunciava una carenza del percorso logico-argomentativo della Corte d'appello in quanto la condanna per la cessione di crack si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni dell'acquirente senza alcun accertamento tossicologico che ne comprovasse la natura, considerato che l'imputato era stato trovato in possesso solo di marijuana. Inoltre il ricorso è stato proposto nei limiti di motivazione consentiti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non indicasse una illogicità manifesta o un preciso difetto del percorso argomentativo della Corte territoriale. La Corte ha confermato che le dichiarazioni dell'acquirente (Famà) relative all'acquisto di "10 euro di crack" erano utilizzabili, specie in giudizio abbreviato e per quantitativi modesti, e la loro attendibilità non era stata censurata; pertanto la motivazione della Corte d'appello non risultava manifestamente illogica nonostante la mancanza di certificato di analisi. Il provvedimento ha quindi lasciato impregiudicata la condanna di merito (pena già inflitta in primo grado: anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per i reati connessi alla cessione e detenzione ai fini di spaccio, nonché alla cessione di stupefacenti a più soggetti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), con riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena in presenza di più fattispecie o circostanze che incidono sul trattamento sanzionatorio; qui appare evocato per il computo/condizionamento della pena nel contesto dei reati di cui al DPR 309/1990

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme che puniscono la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nella sentenza sono la fattispecie di reato contestata (cessione e detenzione ai fini di spaccio)

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite alla brevità della motivazione del ricorso in cassazione: il ricorrente deve esporre i motivi entro i limiti strettamente necessari per la decisione

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Ground di cassazione relativo ai vizi di motivazione; invocato dal ricorrente per dedurre carenza logico-argomentativa nella sentenza impugnata ma la Corte ha richiamato l'onere di specificità della critica per superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e il collegamento alle misure di riparazione pecuniaria (Cassa delle Ammende); applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione ai criteri di legittimità dell'imposizione di versamenti alla Cassa delle Ammende e alla necessità di valutare l'eventuale assenza di "colpa" o mala fede nel proporre il ricorso; qui ha indotto la Corte a quantificare equitativamente la somma senza ritenere il ricorso privo di colpa

Massime di principio

  • La testimonianza dell'acquirente, anche se non supportata da certificato di analisi, può essere idonea a fondare la condanna per cessione di stupefacenti quando riguarda modiche quantità e la sua attendibilità non è stata messa in discussione
  • In Cassazione il vizio di motivazione deve essere specifico e volto a individuare una illogicità manifesta o una omissione argomentativa precisa; censure generiche sulla valutazione del merito sono inammissibili
  • La Corte di legittimità non rivaluta l'intero compendio probatorio, ma verifica la presenza di vizi specifici nel percorso logico-argomentativo del giudice di merito
  • La mancanza di accertamenti tossicologici non determina automaticamente l'annullamento della condanna quando esistono dichiarazioni credibili dell'acquirente e altri elementi che, nel loro insieme, giustificano la decisione
  • La condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende possono essere disposti anche in cassazione; tuttavia, in assenza di mala fede o colpa grave del ricorrente, la somma può essere determinata in via equitativa

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