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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990: la difesa sosteneva che la Corte territoriale si sarebbe ancorata solo al dato ponderale (650 g di marijuana) senza valutare compiutamente altri elementi (percentuale principio attivo, assenza di strumenti di confezionamento, assenza di contatti con cessionari, natura di 'scorta' per uso personale, situazione economica); (2) vizio di violazione di legge e motivazionale in relazione all'art. 75 TU stupefacenti: la difesa deduceva che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale e che il PM non avesse provato la destinazione a cessione; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si contestava che la Corte d'appello non avesse valutato positivamente elementi favorevoli (estraneità ad ambienti criminali, lavoro stabile, comportamento collaborativo) e si fosse limitata a richiamare la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Motivi: i tre motivi risultano generici e manifestamente infondati; la Corte territoriale ha effettuato una valutazione complessiva conforme alla giurisprudenza (anche Sez. Un. Murolo e pronuncia Corte Cost. n. 40/2019) ritenendo che la grandezza del dato ponderale (650 g) fosse di per sé indice assorbente di non lieve entità e che la presenza di un bilancino di precisione e altri elementi indiziari portassero correttamente alla destinazione allo spaccio. Sul punto dell'art. 75, benché l'onere della prova della destinazione non personale sia del PM, la valutazione degli indici (quantità, strumenti, composizione in rapporto al reddito) compiuta dai giudici di merito era logica e non manifestamente illogica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua l'esclusione in presenza di precedenti specifici e dell'assenza di una richiesta esplicita in primo grado; la valutazione delle attenuanti è fatto del merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    L'ipotesi di lieve entità richiede la configurazione di minima offensività della condotta valutata complessivamente (dato qualitativo, quantitativo, mezzi, modalità e circostanze). Se uno degli indici risulta negativamente assorbente (es. quantità rilevante), gli altri elementi restano privi di incidenza sul riconoscimento dell'ipotesi lieve.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 75

    L'art. 75 riguarda la destinazione ad uso personale: il PM ha l'onere di provare che la detenzione non è esclusivamente per uso personale; tuttavia il giudice di merito può inferire destinazione alla cessione da indici concreti (quantità, strumenti, modalità, composizione, reddito) e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

  • Codice penale, art. 133

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di fatto del giudice del merito; la motivazione è insindacabile in Cassazione purché non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti per la concessione o l'esclusione.

  • DL n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso in presenza per Cassazione; nella specie il ricorso è stato trattato in presenza ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, co. 5, occorre una valutazione globale: quantità significativa può essere elemento determinante e assorbente rispetto ad altri indici.
  • L'onere probatorio sull'assenza di destinazione allo spaccio (art. 75) grava sul PM, ma il giudice di merito può ragionevolmente desumere la finalità alla cessione da indici concreti (peso, strumenti di pesatura/confezionamento, composizione, disponibilità economiche) e tale valutazione è difficilmente rimproverabile in Cassazione se motivata.
  • La presenza di strumenti tipici (bilancini, materiale per confezionamento) e di una quantità elevata costituisce un forte indice di destinazione allo spaccio e può prevalere su argomentazioni difensive alternative.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione interviene solo in caso di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica; precedenti penali possono giustamente escluderle.
  • In Corte di Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: ricorsi ripetitivi o generici sono inammissibili.

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