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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile della contravvenzione per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (art. 17, co. 1, lett. a in relazione all'art. 28, co. 2, lett. a del d.lgs. 81/2008). Tre motivi: (1) vizio di motivazione e prova insufficiente: dedotta non sussistenza della qualità di datore di lavoro al momento del fatto (sostenendo che dal 2017 non aveva lavoratori dipendenti e le attività erano state subappaltate a terzi); (2) illegittimità della determinazione della pena, lamentando che la pena pecuniaria applicata fosse superiore al massimo edittale in presenza di attenuanti e della diminuente per il rito; (3) omessa motivazione sui criteri di determinazione della pena (richiamando norme del codice penale e del procedimento).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di un riesame dei fatti e delle prove (inammissibile in sede di cassazione) e ha confermato il principio per cui l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi grava sul committente/legale rappresentante anche quando l'attività sia affidata in appalto/subappalto. I motivi relativi alla determinazione della pena sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la sanzione pecuniaria e la sufficienza di una motivazione che richiami l'equità e le circostanze ex art. 133 c.p. Esito pratico: inammissibilità del ricorso; conferma della condanna di merito (in primo grado ammenda di euro 4.000,00) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista nel dispositivo per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008

    art. 17, comma 1, lett. a; art. 28, comma 2, lett. a; art. 26

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR, prima piano di sicurezza) è un obbligo del committente/datore di lavoro anche quando l'attività sia affidata a terzi in appalto/subappalto; la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa ricade in capo al committente.

  • codice penale

    art. 62-bis; art. 132; art. 133

    La Corte ha confermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è legittimo applicare una sanzione pecuniaria ritenuta 'equa' o 'congrua' anche se prossima al massimo edittale purché la motivazione complessiva consenta di comprendere la valutazione delle circostanze ai sensi degli artt. 132-133 c.p.

  • codice di procedura penale

    art. 581; art. 616; art. 442, comma 2 (richiamato dal ricorrente)

    Art. 581: la cassazione richiede un confronto critico e motivato con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata critica argomentata porta all'inammissibilità. Art. 616: in caso di inammissibilità non dovuta a mancanza di colpa, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e la sanzione pecuniaria per il procedimento.

  • d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020

    Consentita la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti per specifiche ipotesi normative; richiamato come base procedurale alla trattazione svolta.

Massime di principio

  • L'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi grava sul committente/legale rappresentante anche se i lavori sono affidati in appalto o subappalto; la subfornitura non esonera dalla responsabilità penale per omissione.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove di merito: le doglianze che si risolvono in un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie sono inammissibili se non sono correttamente calibrate e critiche rispetto alla motivazione impugnata (art. 581 c.p.p.).
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria; è difficile ottenere la riforma in cassazione per eccessiva discrezionalità quando la motivazione indica la considerazione delle circostanze ai sensi degli artt. 132-133 c.p.
  • In fase di impugnazione in cassazione, è essenziale formulare censure di diritto ben argomentate e collegarle direttamente ai punti della motivazione impugnata; semplici rilievi di fatto o deduzioni non specifiche portano all'inammissibilità.
  • Chi impugna deve raccogliere e proporre prova documentale e argomentazioni volte a dimostrare errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non solo contestare l'apprezzamento probatorio; diversamente sussiste il rischio di essere condannati alle spese e a sanzioni per l'inammissibilità.

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