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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile della riproduzione abusiva mediante fotocopie di un'opera letteraria (fatti del 09.02.2016). Deduce due motivi: (1) vizio di motivazione - sostiene che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato che egli era assente al momento della copia, che la copisteria era una s.n.c. con altri soci/amministratori (quindi non titolare esclusivo), che la sola copia presente era quella eseguita all'atto e che l'opera nel PC aziendale poteva essere un e-book lecito; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per assenza di correlazione tra l'imputazione (abusiva riproduzione mediante fotocopia e vendita) e la condanna effettivamente fondata sulla presunta scannerizzazione e detenzione nel PC aziendale, cioè su un fatto diverso e anteriore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondati i rilievi: la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica; è stato confermato che, nella s.n.c., tutti i soci possono essere chiamati a rispondere penalmente e che l'imputato risponde anche per omesso controllo sulla condotta illecita posta in essere nei locali dalla dipendente/socia; la presenza dell'opera nel PC aziendale, destinata alla riproduzione e vendita su richiesta, è stata ritenuta elemento idoneo a integrare il reato (scopo di lucro implicito nell'attività commerciale). Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità per avere il ricorrente omesso di dedurre nei gradi precedenti la violazione della correlazione accusa-sentenza. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di grado in favore della parte civile; la sentenza di merito resta dunque confermata nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma processuale richiamata per il procedimento di trattazione del ricorso; la Corte applica la disciplina procedurale prevista per i ricorsi trattati ai sensi di tale disposizione.

  • Legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter (commi 1 e 3)

    La Corte ha interpretato la norma sul diritto d'autore ritenendo che l'abusiva riproduzione di un'opera, anche tramite scannerizzazione e detenzione nel PC aziendale finalizzata alla stampa e vendita su richiesta, integri il reato quando vi sia fine di lucro e uso non personale; l'attenuante prevista è stata riconosciuta in grado d'appello ma la responsabilità è confermata.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato dal ricorrente per denunciare mancata correlazione tra imputazione e condanna; la Corte rileva che il vizio va dedotto in appello e che, non essendo stato sollevato, il motivo è inammissibile.

  • Codice penale, art. 50 (agente provocatore)

    La difesa aveva invocato la disciplina dell'agente provocatore (art. 50 c.p.) nel merito come possibile causa di non punibilità; la Corte di legittimità evidenzia che questioni storiche e probatorie di tal genere dovevano essere dibattute e provate nei gradi di merito.

  • Legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 68

    Richiamata nella sentenza per distinguere la fattispecie penale dall'illecito amministrativo: la riproduzione per uso non personale e con fine di lucro integra il reato, in difetto sussiste l'illecito amministrativo.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato al fine di spiegare responsabilità personale: la condotta illecita in assenza di una nomina espressa di amministratore può essere imputata al singolo socio che l'ha posta in essere, mentre omissioni di vigilanza possono ricadere sugli altri soci.

Massime di principio

  • In una società di persone (s.n.c.) tutti i soci possono essere chiamati a rispondere penalmente per illeciti commessi nell'ambito dell'attività sociale, salvo nomina esclusiva e documentata di un amministratore cui attribuire la responsabilità esclusiva.
  • L'assenza fisica del titolare dalla sede dell'attività non esonera automaticamente dalla responsabilità penale se manca l'adozione di cautele e strumenti di controllo idonei a impedire condotte illecite da parte di soci o dipendenti.
  • La detenzione nel computer aziendale di un'opera riprodotta indebitamente e destinata alla stampa e vendita su richiesta può costituire elemento sufficiente, in combinazione con la natura commerciale dell'esercizio, per configurare il reato di cui all'art. 171-ter L. 633/1941 (finalità di lucro implicita nell'attività commerciale).
  • Le doglianze riguardanti fatti storici, individuazione di responsabili diversi o questioni probatorie devono essere tempestivamente sollevate e documentate nei gradi di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti se non per vizi di motivazione rilevabili in diritto.
  • La violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza deve essere sollevata già in appello; se non dedotta tempestivamente è inammissibile in sede di legittimità.
  • La difesa basata su circostanze quali la presenza di un e-book lecito o l'azione di un agente provocatore richiede specifica discussione e prova nel processo di merito per poter incidere sull'esito; tali argomentazioni non sopperiscono a carenze probatorie sollevate solo in cassazione.

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