Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 14/09/2017 che aveva confermato le condanne per concorso nel reato di trasporto e detenzione di cocaina (circa 99,780 g., n. 516 dosi medie). Istrefi deduceva un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio e omissione di risposta alle doglianze sull'applicazione delle attenuanti generiche e sulla riduzione della pena. Xhahysa deduceva tre motivi: (1) violazione processuale per l'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato condizionato (presunta abnormità e carenza delle condizioni per il rito abbreviato condizionato); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella affermazione della responsabilità, invocando possibile errore di identificazione e autoconsunzione di responsabilità da parte di Istrefi; (3) mancata assunzione di prova decisiva (rigetto della perizia dattiloscopica sulle impronte del pacchetto) che, se ammessa, avrebbe dimostrato l'innocenza di Xhahysa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Xhahysa Arjan, confermando la correttezza della motivazione della corte territoriale e ritenendo inammissibili o manifestamente infondate le censure sulle prove e sulla richiesta di perizia. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Istrefi Dylaver per difetto di specificità estrinseca. Conseguentemente sono state confermate le condanne: Istrefi Dylaver reclusione anni 3 e mesi 4 e multa di C 16.000,00; Xhahysa Arjan reclusione anni 4 e multa di C 18.000,00 (decisione d'appello). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; a Istrefi è stata altresì imputata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la somma di C 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Usato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto integrato il concorso tra i due imputati nel trasporto della sostanza stupefacente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale sulle pene per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; applicata alla fattispecie per la detenzione di circa 100 grammi di cocaina
Codice penale, art. 133
Richiamato come criterio per la determinazione della pena (valutazione delle circostanze attenuanti e delle esigenze di pena); la Corte territoriale lo ha indicato nel confermare la congruità del trattamento sanzionatorio
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulle nullità; la Corte osserva che l'ordinanza che accoglie parzialmente la richiesta di integrazione probatoria è affetta da nullità generale, ma tale nullità può essere dedotta e sanata se non eccepita tempestivamente
Codice di procedura penale, art. 180
Regola la sanatoria della nullità per mancata tempestiva eccezione; applicata per escludere l'impugnazione della nullità dell'ordinanza quando la difesa era presente e non l'aveva dedotta
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Norma che disciplina i vizi denunciabili in cassazione relativi alla determinazione della prova; la Corte ha ritenuto carente il requisito della prova 'decisiva' rispetto alla motivazione già data dal giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede gli oneri a carico di chi propone ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare Istrefi al pagamento delle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'esistenza di elementi che giustifichino l'esenzione dalla sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non può riconsiderare liberamente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito salvo il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Le censure relative al trattamento sanzionatorio richiedono confronto specifico con la motivazione impugnata; la mancanza di specificità estrinseca rende il ricorso inammissibile.
- Una ordinanza che accoglie parzialmente una richiesta di integrazione probatoria collegata a un rito abbreviato può essere teoricamente nulla, ma la nullità è sanata se la difesa era presente e non ha eccepito tempestivamente (art. 180 c.p.p.).
- La mancata ammissione di una prova deve essere dimostrata come 'decisiva' rispetto alla decisione; semplice possibilità che la prova avrebbe potuto influire non è sufficiente per la cassazione.
- Per il reato di concorso nel trasporto di stupefacenti non è necessario il materiale possesso esclusivo: atti come essere visto gettare l'involucro possono giustificare l'affermazione di responsabilità per concorso.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali o di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad eventuali somme da versare alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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