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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato l'art. 73 d.P.R. 309/1990 invece di valutare la disciplina della legge n. 242/2016 sulla coltivazione lecita di canapa. Si deduceva l'assenza di finalità di spaccio: l'imputato sarebbe stato un mero coltivatore, aveva acquistato sementi da Assocanapa, informato i Carabinieri e coinvolto un tecnico per i controlli; non sarebbe stata provata la destinazione commerciale della produzione e mancavano strumenti tipici da confezionamento (bilancini). Si contestava inoltre il rilievo dato al superamento della percentuale di THC come indice di finalità illecita.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la condanna (pena: 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di C 10.000,00) per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9/10/1990 n. 309. I giudici hanno ritenuto non dimostrata la liceità della coltivazione ai sensi della legge n. 242/2016: la coltivazione in vasi, il rinvenimento di infiorescenze essiccate (216 g), le piante con THC superiore allo 0,6%, la consistente quantità complessiva ricavabile dalle piante (idonea a numerose dosi), la somma di denaro in banconote di piccolo taglio e comportamenti (tentativo di fuga) sono stati valutati come indici della finalità di cessione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale e inesistenti errori di diritto nell'applicazione della legge 242/2016 e dell'art. 73 DPR 309/1990.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 4

    Sanziona la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la finalità di cessione e ha applicato questo articolo per la condanna.

  • legge 2 dicembre 2016, n. 242 (disciplina della coltivazione della canapa)

    La legge consente la coltivazione lecita solo per finalità tassative (art. 2, comma 2) e prevede limiti e modalità di esclusione di responsabilità del coltivatore (art. 4, commi 5 e 7). Il superamento di soglie di THC incide sulla liceità e può comportare distruzione/sequestro; le infiorescenze e le resine non rientrano tra i prodotti commerciabili leciti.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 26 e art. 14 (richiamati nella pronuncia)

    Art. 26 e art. 14 regolano limiti e tabelle delle varietà di cannabis; la coltivazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dalla normativa di settore e la legge 242 si colloca come disciplina eccezionale entro tali limiti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 30475 del 30/05/2019 (P.N.I./Castignani)

    Chiarisce l'ambito applicativo della legge 242/2016: la coltivazione è lecita solo se finalizzata ai prodotti tassativamente indicati; infiorescenze, foglie, olii e resine restano estranee ai prodotti commerciabili e la loro cessione è illecita. Individua le soglie del THC rilevanti (0,2% per contributi europei; fino a 0,6% per deroga nazionale) e gli effetti del superamento delle soglie.

Massime di principio

  • Per valutare la liceità della coltivazione di canapa è necessario dimostrare che la coltivazione sia finalizzata ai prodotti espressamente previsti dall'art. 2 comma 2 della legge 242/2016; la mera produzione non basta.
  • Le soglie di THC hanno effetti differenziati: 0,2% rileva per contributi europei, fino a 0,6% consente comunque alcuni utilizzi leciti; oltre 0,6% la norma prevede il sequestro o distruzione delle coltivazioni e può essere indice di illiceità.
  • La detenzione o la cessione di infiorescenze, resine o prodotti non elencati tra quelli leciti dalla legge 242 resta assoggettata alla disciplina penale (d.P.R. 309/1990).
  • La finalità di spaccio si desume da un complesso di elementi: quantità complessiva e potenziale num. di dosi ricavabili, presenza di infiorescenze essiccate, modalità di coltivazione (es. in vasi), strumenti per il confezionamento, denaro in banconote di piccolo taglio, tentativi di fuga, precedenti penali; l'assenza di alcuni elementi non impedisce che altri, presi congiuntamente, provino l'illecito.
  • In casi dubbi il coltivatore dovrebbe documentare la liceità con certificazioni delle sementi, atti/prove di filiera (contratti di vendita per prodotti ammessi), perizie tecniche e verifiche ufficiali; la mancanza di controlli o perizie che confermino la destinazione lecita indebolisce la posizione difensiva.
  • La valutazione della sussistenza della finalità illecita è essenzialmente probatoria e spetta al giudice di merito; la Cassazione controlla la congruità della motivazione e l'osservanza dei principi di diritto, non riformando valutazioni probatorie corrette e non manifestamente illogiche.

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