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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21604/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale nell'ambito del fallimento di una società di costruzioni di cui era amministratore di diritto. Deduce violazione di legge e vizi di motivazione su due profili: 1) carenza di motivazione sulla soppressione/scomparsa delle scritture contabili, sostenendo di non averle materialmente detenute perché affidate a uno studio professionale e poi ritirate da un dipendente, mentre egli era agli arresti domiciliari e quindi impossibilitato a concorrere nel fatto; aggiunge di essere stato sostituito da altro amministratore da tempo. 2) difetto di motivazione sul dolo specifico, assumendo che il dissesto derivasse principalmente da fattori economici esterni e che non vi fossero adeguati indici di fraudolenza, specie in assenza di bancarotta patrimoniale; richiama anche la necessità di una prova rigorosa del dolo in ipotesi di amministratore solo formale o 'testa di legno'.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che i motivi sono aspecifici perché reiterano censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, osserva che i giudici di merito avevano escluso che l'imputato fosse un mero prestanome, valorizzando la sua qualità di socio e amministratore, la costituzione della società durante gli arresti domiciliari e la sua possibilità di controllo tramite il coniuge e la procura speciale conferita al soggetto che materialmente operava. Richiama il principio per cui l'assunzione solo formale della carica non esonera l'amministratore dagli obblighi di vigilanza e dalla responsabilità penale per la regolare tenuta delle scritture contabili, anche ex art. 40, comma 2, c.p. Quanto al secondo motivo, afferma che la sentenza di merito aveva illustrato in modo congruo il dolo specifico attraverso indici di fraudolenza ulteriori rispetto al mero mancato rinvenimento delle scritture, tra cui condotte distrattive su merci e liquidità e l'omesso versamento di oneri previdenziali. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a reiterare censure già disattese in appello è affetto da aspecificità e va dichiarato inammissibile.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo e alla riferibilità del fatto, ma non ritenuto fondante alcun vizio della decisione di merito.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ma la Corte ritiene la prova del dolo adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    La Corte richiama il principio per cui, quando l'amministratore delega ad altri la gestione o la tenuta della contabilità, resta responsabile se omette il dovere di vigilanza sull'operato dei delegati.

  • art. 2392 c.c.

    È richiamato quale base dell'obbligo dell'amministratore di vigilare sulla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    Norma incriminatrice in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale l'assunzione solo formale della carica non esonera dall'obbligo di vigilanza e dalla responsabilità penale.

  • art. 217, comma 2, legge fall.

    Richiamato insieme all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. come disposizione rispetto alla quale opera il principio della responsabilità dell'amministratore per omissione di vigilanza.

  • art. 220 legge fall.

    Richiamato unitamente alle norme sulla bancarotta per ribadire che il soggetto che assume la carica gestoria è destinatario degli obblighi contabili e di controllo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando ripropone le stesse doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'amministratore di diritto non può sottrarsi alla responsabilità per i reati fallimentari e per l'irregolare tenuta delle scritture contabili invocando la mera formale intestazione della carica o la gestione di fatto affidata ad altri, se permane un potere-dovere di vigilanza.
  • La delega della gestione o della contabilità a terzi non elimina la responsabilità dell'amministratore di diritto, il quale risponde se omette il controllo sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico può essere desunto da plurimi indici di fraudolenza, non essendo necessario il solo dato negativo del mancato rinvenimento delle scritture; possono rilevare anche condotte distrattive e altri elementi sintomatici della volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette come un unico compendio motivazionale, sicché il ricorso deve misurarsi con entrambe le decisioni e non ignorarne le argomentazioni.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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