Cassazione Civile, Ordinanza n. 30519/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite banca, di obbligazioni Cirio Finanziaria 8% da parte di una cliente che ha poi chiesto l'accertamento della nullità, invalidità o risoluzione dell'ordine di acquisto e la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, deducendo violazioni degli obblighi informativi e dell'art. 30, comma 7, TUF. In primo grado la domanda è stata respinta; la Corte d'appello ha rigettato l'appello. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile parte dell'appello e, al tempo stesso, esaminato il merito; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di nullità per violazione dell'art. 30, comma 7, TUF; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 30, comma 7, TUF; 4) violazione degli artt. 21 e 23 TUF e della normativa Consob sugli obblighi informativi e sull'inadeguatezza dell'operazione; 5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere valorizzato i pregressi acquisti speculativi della cliente ai fini dell'inadeguatezza della singola operazione; 6) omesso esame di fatti decisivi sul nesso causale e sul giudizio controfattuale, anche in relazione a grey market, assenza di rating e segnali di crisi del gruppo emittente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata, neppure implicitamente, sulla domanda di nullità dell'ordine di acquisto ex art. 30, comma 7, TUF. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. I primi, quarti, quinti e sesti motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché la censura sull'inammissibilità dell'appello colpiva un rilievo ad abundantiam non decisivo; il quarto perché tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione; i motivi quinto e sesto perché riguardavano una ratio decidendi autonoma sul nesso causale, rimasta ferma per l'inammissibilità della censura sulla violazione degli obblighi informativi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La censura è inammissibile quando mira a contestare solo il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità, se tale rilievo è svolto ad abundantiam e non incide sulla ratio decidendi, che può essere rappresentata dal rigetto nel merito.
La Corte d'appello deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata pronuncia, anche implicita, integra vizio di omessa pronuncia.
art. 30, comma 7, d.lgs. 58/1998
La nullità per difetto dell'indicazione della facoltà di recesso entro sette giorni può essere dedotta se l'operazione è stata conclusa fuori sede; l'omessa pronuncia su tale domanda impone cassazione con rinvio.
Gli intermediari sono tenuti a osservare gli obblighi informativi e di diligenza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 23, comma 6, d.lgs. 58/1998
La controversia attiene anche agli obblighi probatori e informativi gravanti sull'intermediario nei servizi di investimento.
artt. 26, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
La banca deve informare il cliente sulla natura e inadeguatezza dell'operazione e acquisire, ove necessario, l'autorizzazione scritta a procedere.
Le presunzioni semplici non possono essere invocate in cassazione per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la censura richiede una rivalutazione del materiale istruttorio.
Il giudizio controfattuale e l'uso di presunzioni in tema di nesso causale restano assorbiti se la ratio autonoma sull'adempimento informativo non viene validamente censurata.
I motivi ex art. 360 c.p.c. non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove; il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che colpisce un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam, se la decisione di merito è sorretta da una diversa ratio autonoma e decisiva non efficacemente impugnata.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio quando risulta che il giudice di merito non vi abbia statuito neppure implicitamente.
- Nelle controversie sui servizi di investimento, la dedotta violazione degli obblighi informativi non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
- Quando la sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a reggere il decisum, l'impugnazione deve investire utilmente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
- La rilevanza dei pregressi investimenti speculativi del cliente può essere considerata ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e del giudizio controfattuale, ma la sua contestazione in cassazione è inammissibile se richiede una rivalutazione delle risultanze di fatto.
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