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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15597/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di finanziamento conclusi tra una società di credito al consumo e un cliente: il primo del 25 febbraio 2009 e il secondo del settembre 2013, destinato a estinguere un precedente finanziamento. La società, agendo in giudizio, chiedeva in via principale l’accertamento del carattere facoltativo della copertura assicurativa abbinata al primo finanziamento, così da escludere l’obbligo di inserire il relativo premio nel TAEG; in subordine, se la polizza fosse stata ritenuta obbligatoria, chiedeva di determinare cosa dovesse essere restituito al cliente ai sensi dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b., escludendo il premio assicurativo. Rappresentava inoltre che, per il mancato pagamento delle rate del secondo finanziamento, aveva dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine e gli aveva intimato il pagamento del residuo. Il cliente eccepiva, invece, che nel primo contratto mancasse l’indicazione del TAEG e che nel secondo l’indicazione fosse errata perché nel costo del finanziamento erano state incluse coperture assicurative; inoltre deduceva la nullità del secondo contratto perché volto a ripianare un debito in tutto o in parte inesistente. Il Tribunale, sulla base di c.t.u. contabile, qualificava i contratti come credito al consumo, accertava un residuo debito di importo inferiore a quello richiesto, rigettando le altre domande ed eccezioni, e riteneva che l’assicurazione non fosse imposta dal contratto. La Corte d’appello confermava, aggiungendo che non vi era un concreto collegamento tra polizza e finanziamento, anche perché nel contratto compariva una garanzia personale accanto al mutuatario. In cassazione il cliente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 125-bis t.u.b. e vizio motivazionale per mancata considerazione del costo di intermediazione della polizza e per erronea esclusione dell’obbligatorietà dell’assicurazione; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato il secondo motivo di appello e non avesse rideterminato correttamente la somma dovuta, che a suo dire sarebbe dovuta essere inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso il computo dei costi assicurativi nel TAEG non già in astratto, ma perché aveva accertato l’assenza di un collegamento concreto tra polizza e finanziamento e la facoltatività della copertura, valorizzando la facoltà di recesso e la presenza di una garanzia personale. Ha inoltre considerato non pertinente il richiamo al precedente invocato dal ricorrente, basato su un diverso accertamento di fatto. Sempre nel primo motivo, la censura sull’interpretazione contrattuale è stata ritenuta inammissibile perché non indicava i canoni ermeneutici asseritamente violati né le modalità della violazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non aveva individuato un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice d’appello, ma si era limitato a contestare la valutazione delle risultanze della c.t.u. e a sollecitare un riesame del merito, non consentito in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 125-bis t.u.b.

    invocato per la disciplina delle conseguenze economiche dei contratti di credito al consumo in caso di difformità del TAEG; la Corte non entra nel merito applicativo perché dichiara inammissibili le censure e conferma l’accertamento di merito sull’assenza di costi assicurativi da includere nel TAEG.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e, se si contesta l’interpretazione del contratto, occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati.

  • art. 360 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda la mera critica alla consulenza tecnica d’ufficio o la richiesta di una nuova valutazione del merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la censura di violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica le norme violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del TAEG, i costi della polizza assicurativa devono essere computati solo se la copertura risulti concretamente collegata alla concessione del credito, nel senso che il finanziamento non possa essere attuato senza l’assicurazione.
  • La mera coincidenza temporale tra durata del finanziamento e durata della polizza, o l’appartenenza dell’assicuratore al medesimo gruppo del finanziatore, non bastano da sole a rendere obbligatoria la copertura o a imporne automaticamente il computo nel TAEG, se il giudice di merito accerta l’assenza di un collegamento funzionale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare in modo specifico quali norme ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio o si chieda un nuovo apprezzamento del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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