Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37406/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza n. 17/2022 del Consiglio Nazionale Forense che, in riforma parziale del CDDV, aveva escluso una delle imputazioni disciplinari (capo 1) e applicato la sospensione di mesi 2 per il capo 2. L'origine disciplinare era un esposto che contestava all'avv. Voi, tra l'altro: l'autoconferimento di incarichi in qualità di amministratore della comunione (possibile conflitto di interessi), l'assunzione di incarico contro una ex cliente prima del decorso dei due anni dalla cessazione del rapporto, la concessione di una dilazione di pagamento dannosa per la comunione e opere edilizie realizzate senza autorizzazioni. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione del CNF rispetto alla richiesta di non luogo a procedere anche per il capo 1 e alla eventuale applicabilità d'ufficio della scriminante del consenso dell'avente diritto; 2) mancato esame, da parte del CNF, del fatto decisionale costituito dall'archiviazione del procedimento a carico degli avvocati associati (Carcereri e Crivellaro), che a suo avviso avrebbe fatto venir meno la contestata violazione per conflitto di interessi e avrebbe inciso sulla quantificazione della sanzione.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo (nessuna omessa motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; il ricorrente non aveva dedotto adeguatamente la scriminante del consenso in sede di appello) e accoglie il secondo motivo nella parte in cui il CNF non ha esaminato un fatto decisivo: l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico dei colleghi associati. Per tale vizio la sentenza impugnata viene cassata limitatamente e la causa rinviata al CNF in diversa composizione per nuovo esame, con istruzioni di tener conto dell'archiviazione nella valutazione della sussistenza del vizio e nella determinazione della sanzione. Sono compensate le spese del giudizio di Cassazione e viene attestata l'insussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • R.D. 22 gennaio 1934 n. 37

    richiamata come disposizione storica in tema di requisiti formali e procedure; invocata dal ricorrente ma la Corte la considera nel quadro del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • Legge 31 dicembre 2012 n. 247

    norme sull'ordinamento forense e ricorso alle Sezioni Unite: la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione e il perimetro di legittimità dell'azione disciplinare

  • Nuovo Codice Deontologico Forense

    art. 9, art. 24 (in particolare comma 5), art. 68 (comma 1), art. 22, art. 10

    la violazione di tali norme è stata al centro dell'incolpazione (autoconferimento incarichi, conflitto di interessi, assunzione incarico contro ex cliente). La Corte osserva che il codice ha natura non normativa e rileva in sede giurisdizionale solo se collegato a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge

  • Codice di procedura civile

    criterio di sindacato in Cassazione: art.360 n.5, dopo riforma, limita il controllo sulla motivazione alla mancanza assoluta o a vizî formali gravi; art.360 n.3 consente censura per falsa applicazione o violazione di norme

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    richiamati in relazione al diritto di difesa, ragionevole durata del processo, e conformità al principio di legalità penalistica rispetto ai rimedi disciplinari e ai principi europei

  • Codice Penale

    richiamati per confronto circa la scriminante del consenso e il regime probatorio in ambito penale, con osservazione che in sede disciplinare civile l'onere di allegazione è più stringente

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    rilevato in tema di contributo unificato: la Corte dichiara insussistenti i presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente in ragione del parziale accoglimento

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    invocata in rapporto al principio di legalità della pena; la Corte richiama il profilo costituzionale ed eurounitario ma non rileva una violazione decisiva nella specie

Massime di principio

  • Il codice deontologico forense, pur vincolante per gli avvocati, ha natura regolamentare: le sue violazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se connesse a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
  • In sede di impugnazione davanti alla Cassazione il sindacato sulla motivazione è ristretto: ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. è censurabile solo l'assenza totale o gravi vizi logici della motivazione, non la mera insufficienza argomentativa.
  • Il giudice disciplinare deve esaminare e motivare fatti decisivi prodotti dalle parti (es. archiviazioni intervenute su posizioni di terzi rilevanti); l'omesso esame di un fatto decisivo può comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • L'archiviazione di un procedimento a carico di colleghi associati può incidere sulla valutazione di un 'conflitto di interessi indiretto' e, quindi, sulla sussistenza dell'illiceità disciplinare e sulla quantificazione della sanzione: il giudice deve valutare la portata e i tempi dell'archiviazione.
  • La richiesta di scriminanti o di cause di giustificazione (es. consenso dell'avente diritto) deve essere tempestivamente e specificamente allegata nel corso del giudizio; eccezioni o argomentazioni ex post, sollevate tardivamente, possono essere ritenute inammissibili o non valutabili.
  • Nella determinazione della sanzione disciplinare il giudice deve considerare la fattispecie principale effettivamente accertata; qualora elementi nuovi o decisivi intervengano dopo una prima decisione, è necessario riesaminare sia la qualificazione del fatto sia la misura della sanzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.