Cassazione Civile, Sentenza n. 37358/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerneva l'impugnazione di una rettifica di classamento catastale dell'immobile in comproprietà. Tra i motivi dedotti vi erano: (1) questioni di giudicato e litisconsorzio necessario tra comproprietari relativamente all'annullamento di avvisi di accertamento per classamento; (2) contestazioni sulla metodologia comparativa usata nella stima di immobili eterogenei; (3) la nullità della notifica dell'atto di appello, eseguita da operatore postale privato privo del titolo abilitativo, con conseguente contestazione della tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo (relativo alla nullità/irregolarità della notifica e all'impossibilità di acquisire certezza sulla data di consegna all'operatore postale privo di poteri certificativi) e ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. In particolare, essendo la ricevuta dell'atto avvenuta dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione, la Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardiva proposizione. Ne è conseguito che il processo di appello non poteva proseguire e la sentenza di primo grado è divenuta definitiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Norma invocata per denunziare omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; utilizzata dal ricorrente per censurare il giudice di merito.
art. 327 cod. proc. civ.
Richiamato quale riferimento al termine lungo di impugnazione; la data rilevante per la tempestività è quella certa della ricezione da parte del destinatario, non la presunta consegna all'operatore privo di titolo.
art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Richiama il principio per cui, se il processo non può essere proseguito per inammissibilità dell'appello, la sentenza di primo grado diventa definitiva.
Direttiva 2008/../CE (richiamata come 2008/6/CE nel testo)
Richiamata nella disamina del quadro normativo europeo che ha inciso sulla liberalizzazione delle notifiche postali e sulla possibilità per operatori postali di notificare atti, salvo giustificazioni ostative degli Stati.
D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261, art. 4 e art. 3, comma 1
Ricordato il regime della notificazione tramite operatori postali e la distinzione tra licenza individuale e titoli abilitativi; la giurisprudenza ha ritenuto che la licenza minima non conferisca i poteri certificativi necessari per le notifiche giudiziarie.
D.L.vo 31 marzo 2011 n. 58
Normativa di riferimento sul servizio postale che ha parzialmente liberalizzato le notifiche, rilevante per individuare limiti e requisiti dell'operatore postale abilitato.
Legge 4 agosto 2017 n. 124
Ha completato il regime di liberalizzazione prevedendo un diverso titolo abilitativo per la notificazione degli atti giudiziari; il periodo intermedio tra le riforme è stato oggetto di approfondimento giurisprudenziale.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 20, comma 2
Richiamato in riferimento al momento a cui ancorare la proposizione del ricorso; la Corte ha escluso la certezza legale della data di consegna all'operatore privo di poteri certificativi, e ha indicato come utile la data di ricezione accertata del destinatario.
Massime di principio
- La notifica di un atto giudiziario tramite operatore postale privato privo del titolo abilitativo non fornisce certezza legale sulla data di consegna all'operatore e dunque non può essere usata per attestare la tempestività di un ricorso o appello.
- La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non vale ai fini della determinazione della tempestività dell'impugnazione: rileva la data certa di ricezione da parte del destinatario.
- Se la data certa di ricezione dell'atto da parte del destinatario risulta successiva alla scadenza del termine di impugnazione, l'appello è inammissibile per tardività.
- Nel contenzioso relativo a immobili in comproprietà il principio del litisconsorzio necessario è rilevante, ma il giudicato formatosi in un giudizio può precludere il riesame di questioni comuni quando la decisione precedente abbia accertato punti decisivi comuni; tuttavia la portata del giudicato va valutata caso per caso.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale consolidato su una materia procedurale (es. notifiche tramite operatori postali), le spese possono essere compensate.
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