Cassazione Civile, Sentenza n. 37371/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva rettificato il classamento catastale dell'abitazione della ricorrente in Roma (Via Alessandro Serpieri n.13), attribuendo categoria A/1 classe 4 e nuova rendita in luogo della precedente A/2 classe 3; il ricorso per cassazione articolava sette motivi tra cui: (i) contestazione della ammissibilità dell'appello per trasformazione della notifica/cartacea in telematica; (ii) carenza di specificità dei motivi di appello; (iii) insufficiente motivazione dell'avviso di riclassamento relativo alla revisione dei parametri della microzona; (iv-v) nullità per motivazione inesistente o apparente e mancata prova del corretto riclassamento; (vi) vizio dell'onere della prova; (vii) omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo (confermando la possibilità di notifica telematica alla data pertinente e un'interpretazione non rigorosa dell'art. 53 D.L.vo 546 circa la specificità dei motivi), ma ha accolto il terzo motivo: l'atto di riclassamento adottato dall'Amministrazione era carente di motivazione concreta perché si limitava a richiamare lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona senza indicare gli elementi specifici (qualità urbana/ambientale della microzona e caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare/fabbricato) che avevano determinato la variazione. Per tale ragione la sentenza del giudice di secondo grado è stata cassata limitatamente a questo motivo; non essendovi necessità di ulteriori istruttorie, la Corte ha deciso nel merito a favore della ricorrente (ripristinando di fatto la decisione favorevole di primo grado).
Norme richiamate
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 16-bis, art. 53)
art. 16-bis, comma 3: "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione"
la Corte ha ritenuto che la notifica telematica è consentita solo quando sia operativa la disciplina del processo tributario telematico per la specifica regione/data di notifica; l'interpretazione autentica successiva ha precisato che l'opzione telematica può essere esercitata anche in appello, ma il regime applicabile dipende dalle date di entrata in vigore dei decreti attuativi
richiamato nel testo come regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
individua le modalità tecniche e delega a successivi decreti l'estensione dell'operatività del processo tributario telematico: la Corte ne ha valutato l'applicabilità fattuale rispetto alle date di entrata in vigore per il Lazio
D.M. 15 dicembre 2016
art. 2, lett. b: il decreto entra in vigore per atti notificati a partire dal 15 dicembre 2017 per alcune regioni (tra cui il Lazio)
determinante per stabilire se, alla data della notifica dell'appello, fosse operativa la disciplina del processo tributario telematico nella Regione Lazio
D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (art. 16, comma 1 lett. a n.4 e comma 2 e comma 5)
citato nella parte: la disposizione rese obbligatorie le notifiche e depositi in modalità telematiche e contiene un'interpretazione autentica che consente l'uso telematico indipendentemente dalla modalità prescelta dall'altra parte
la norma ha reso obbligatoria la modalità telematica solo per giudizi instaurati con ricorso notificato da data successiva indicata dalla norma; la Corte ha applicato la regola intertemporale e l'interpretazione autentica per definire la portata dell'obbligatorietà e la possibilità di optare per il telematico in appello
Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (art. 1, comma 335)
richiamata come norma che consente la revisione del classamento per microzone
la Corte stabilisce che, quando il riclassamento è adottato ai sensi di tale norma nell'ambito di revisione parziale dei parametri di microzona, l'atto deve indicare il significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale e, soprattutto, gli elementi concreti che hanno determinato tale scostamento (richiamando i parametri dell'art. 8 DPR 138/1998)
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (art. 8)
definisce i criteri per l'attribuzione di categoria e classe (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie)
la Corte richiede che gli elementi indicati in art. 8 (qualità urbana/ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato) siano esplicitamente posti a fondamento del riclassamento diffuso, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni del mutamento
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (art. 61)
richiamato a titolo sistematico come normativa che disciplina il classamento e l'attribuzione della rendita catastale
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 53)
prevede l'indicazione dei motivi specifici dell'appello
la Corte conferma che la sanzione di inammissibilità per mancanza di specificità va interpretata restrittivamente: è sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, delle ragioni dell'impugnazione e il richiamo agli argomenti già svolti in primo grado può essere valido
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 115-116 c.p.c.)
art. 360 è la norma che disciplina i motivi di cassazione; art. 2697 concerne l'onere della prova (la Corte rileva che l'amministrazione non può limitarsi ad affermazioni generiche senza documentare gli elementi che giustificano lo scostamento), artt. 115-116 regolano valutazione e assunzione delle prove nel processo
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente, art. 7)
richiama l'obbligo dell'amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano il provvedimento impositivo; la Corte applica questo principio elevando i requisiti motivazionali per i provvedimenti di riclassamento diffuso
Costituzione (artt. 24 e 111) e CEDU (art. 6)
richiamate in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo: la carenza di motivazione può determinare violazione di tali principi perché impedisce al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa
Massime di principio
- In caso di riclassamento catastale adottato su base di revisione parziale di microzona (art.1 comma 335 L.311/2004), l'atto deve indicare non solo lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ma anche gli elementi concreti (qualità urbana/ambientale della microzona e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato) che hanno determinato lo scostamento, in modo da consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni del provvedimento
- La motivazione dell'atto di riclassamento non può essere standardizzata o meramente descrittiva: occorre specificare se la variazione deriva da trasformazioni dell'immobile o da revisione dei parametri di microzona e indicare, in ciascun caso, gli elementi fattuali posti a fondamento
- L'Amministrazione non può integrare la motivazione dell'atto impositivo in corso di giudizio mediante argomentazioni diverse da quelle contenute nell'atto originario; la prova contraria del contribuente non supplisce all'obbligo motivazionale ex ante
- La notifica telematica e il deposito per via telematica sono ammessi solo ove sia operativa la disciplina del processo tributario telematico per la specifica regione e periodo; interpretazioni successive possono consentire l'uso telematico in appello ma vanno verificate le date di entrata in vigore
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente: è sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sintetica, delle ragioni dell'impugnazione; il richiamo agli argomenti già svolti in primo grado può essere valido
- Quando l'Amministrazione sostiene lo scostamento dei valori per giustificare il riclassamento, incombe su di essa l'onere di fornire dati e/o riferimenti documentali idonei a dimostrare concretamente tale scostamento, non semplici affermazioni generiche
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