Cassazione Civile, Sentenza n. 37365/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La curatela impugna la sentenza di merito che ha trasferito a Raffa la proprietà dell'immobile in esecuzione del contratto preliminare (domanda ex art. 2932 c.c.), censurando la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 45 e 51 L.F. e degli artt. 2652 n.2 e 2932 c.c. Sostiene in particolare che, pur avendo il curatore esercitato il potere di scioglimento ex art. 72 L.F., tale esercizio è inefficace verso Raffa in quanto la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica era stata trascritta il 12/9/1994 prima della dichiarazione di fallimento (24/4/1996) e, inoltre, la curatela deduce che la trascrizione della domanda aveva perso il suo effetto prenotativo per mancata rinnovazione entro il termine ventennale previsto dall'art. 2668-bis c.c. (quindi prima della sentenza impugnata). Il ricorso deduce altresì contrasto con precedente giurisprudenza e censura il principio affermato dalle Sezioni Unite che limita l'efficacia del recesso del curatore nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sull'invalidità della procura speciale e confermato che l'orientamento consolidato (riconosciuto dalle Sezioni Unite) è quello per cui la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento, se poi accolta e trascritta, ha effetto retroattivo alla data della trascrizione e impedisce che il recesso del curatore produca effetti nei confronti del promissario acquirente. Quanto all'argomento della cessazione dell'effetto prenotativo per decorso del termine ventennale ex art. 2668-bis c.c., la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione perché non era stata dedotta nel giudizio d'appello, per cui non poteva essere valorizzata d'ufficio dalla Corte di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la curatela condannata alle spese di causa.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
La sentenza che, in esecuzione di un contratto preliminare, trasferisce la proprietà può essere trascritta; la trascrizione della domanda giudiziale ai sensi di questa disciplina ha effetto prenotativo che retroagisce se la sentenza è poi accolta e trascritta
art. 2652 n. 2 cod. civ.
art. 2652, primo comma, n. 2, c.c.
Regola l'effetto retroattivo della trascrizione della sentenza dichiarativa di trasferimento (la trascrizione della sentenza, una volta effettuata, retroagisce alla data della trascrizione della domanda), principio applicato per tutelare il promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima del fallimento
art. 72 legge fallimentare (I.fall.)
Attribuisce al curatore il potere di sciogliersi dal contratto preliminare stipulato dal fallito; la Corte ha ricordato che tale potere sussiste ma non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto prima la domanda ex art. 2932 c.c., qualora quest'ultima sia poi accolta e trascritta
art. 2668-bis cod. civ.
Prevede che l'effetto prenotativo della trascrizione cessi se non rinnovato entro 20 anni; la Corte ha ritenuto che la perdita di efficacia per decorso del termine, se non dedotta nel giudizio di merito o d'appello, non possa essere valorizzata per la prima volta in Cassazione
art. 2668-ter cod. civ.
Disposizione sul pignoramento immobiliare e sull'applicazione dell'art. 2668-bis; la giurisprudenza (Cass. n. 4751/2016) ha riconosciuto un potere del giudice dell'esecuzione di accertare la mancata rinnovazione, ma tale potere e la relativa dinamica appartengono al processo esecutivo e non sono estensibili automaticamente al processo di cognizione considerato nel caso
Cass. S.U. n. 12505/2004
Cass. S.U. n. 12505 del 2004
Ha affermato il principio che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. proposta prima del fallimento rende opponibile alla massa, in caso di accoglimento e trascrizione della sentenza, il trasferimento al promissario acquirente, limitando l'efficacia del recesso del curatore
Cass. S.U. n. 18131/2015
Cass. S.U. n. 18131 del 2015
Ha ribadito e chiarito l'orientamento delle Sezioni Unite del 2004, precisando che il curatore mantiene il potere di sciogliersi ma tale scelta non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento; orientamento considerato vincolante dalla Corte nella decisione
Massime di principio
- Se il promissario acquirente ha trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, e la sentenza che accoglie la domanda viene poi trascritta, il trasferimento è opponibile alla massa del fallimento: il recesso del curatore non produce effetti nei confronti del promissario acquirente.
- Il curatore conserva in ogni caso il potere di sciogliersi dal contratto (art.72 L.F.), ma il suo recesso può risultare inefficace verso terzi che abbiano validamente prenotato la domanda giudiziale prima del fallimento.
- La perdita dell'effetto prenotativo per mancata rinnovazione entro 20 anni (art. 2668-bis c.c.) è un fatto rilevabile d'ufficio solo se è stato posto in evidenza nel processo di merito o almeno d'appello; non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione se incide sulla decisione e non è stato oggetto di contraddittorio.
- Le questioni attinenti alla efficacia/inesistenza della trascrizione e alla loro rinnovazione sono disciplinate diversamente nel processo esecutivo (dove il giudice dell'esecuzione può accertare officiosamente la mancanza di rinnovazione) e nel processo di cognizione: non estendere senza cautela i poteri di rilevazione officiosa propri del giudice dell'esecuzione al giudice civile di merito o alla Cassazione.
- In situazioni analoghe conviene: (a) per il promissario acquirente, trascrivere tempestivamente la domanda ex art. 2932 c.c. e, se necessario, provvedere alla rinnovazione nei termini; (b) per il curatore, valutare l'opportunità di esercitare il potere di scioglimento prima della trascrizione o contestualmente valutare i rischi di opposizione; (c) per entrambe le parti, sollevare in primo grado e in appello tutte le questioni fattuali e di diritto rilevanti (es. perdita dell'effetto prenotativo) poiché la Cassazione non ammette di regola deduzioni nuove fondamentali non affrontate nel contraddittorio
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