Cassazione Civile, Sentenza n. 37359/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per rettifica di classamento di un'unità immobiliare e pertinenza a Roma (Via delle Terme Deciane n. 8): attribuzione di nuova categoria e classe e aumento di rendita catastale. L'Agenzia ha dedotto errori di diritto in relazione all'obbligo di un preventivo sopralluogo e alla legittimità della revisione del classamento adottata nell'ambito della revisione dei parametri catastali della microzona (art. 1, comma 335, L. 30/12/2004 n. 311).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, sebbene non sia in generale necessario un sopralluogo preventivo per la revisione delle rendite urbane in assenza di variazioni edilizie, l'atto di riclassamento adottato nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona deve essere motivato in modo analitico e specifico. Non è sufficiente una motivazione standardizzata che richiami solo lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale: l'atto deve indicare gli elementi concreti (es. qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, i dati che hanno determinato lo scostamento) che hanno inciso sul nuovo classamento. In mancanza di tale motivazione adeguata l'atto è viziato e il giudice d'appello ha correttamente accolto l'impugnazione del contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335
disposizione che consente la revisione del classamento per microzone quando vi sia significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale
La revisione di classamento ex comma 335 è legittima ma richiede motivazione rigorosa: oltre al richiamo allo scostamento tra valori deve permettere di evincere gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento (qualità urbana/ambientale, caratteristiche edilizie, dati procedurali).
Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 3, comma 58
richiamata come norma che disciplina la revisione delle rendite catastali urbane
Disciplina la revisione delle rendite; la Corte precisa i presupposti e la necessità di motivazione quando il mutamento incide su rendite già attribuite.
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, art. 8
criteri per l'attribuzione di categoria e classe (qualità urbana e ambientale, caratteri edilizi, fattore posizionale ed edilizio)
Articolo centrale per individuare gli elementi che devono emergere nella motivazione dell'atto di riclassamento: qualità urbana/ambientale della microzona e caratteristiche edilizie dell'unità devono essere considerati e specificati.
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, art. 2
definizione di microzona come porzione omogenea del territorio comunale
La microzona è lo strumento che giustifica interventi differenziati ma la sua identificazione non esonera l'amministrazione dall'indicare gli elementi concreti che giustificano la riclassificazione.
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 61
Richiamato come norma che inquadra l'atto di classamento nell'ambito dell'estimo catastale e dell'attribuzione di rendita;
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
obbligo per l'Amministrazione di indicare nei suoi atti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
Rafforza l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo/di riclassamento: la motivazione deve essere tale da permettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
D.M. 4 agosto 2015, art. 10 (standard atti processuali informatici)
estratto sul formato e sulla firma digitale ammessa (PDF/A, assenza di elementi attivi, firma elettronica qualificata o firma digitale, menzione CAdES)
La Corte ricorda gli standard per il processo telematico ma conferma che le firme CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti in base alla normativa europea e alle Sezioni Unite.
D.D. 16 aprile 2014, art. 12; D.M. 21 febbraio 2011 n. 44
riferimenti normativi richiamati in relazione agli standard di firma digitale (equivalenza CAdES/PAdES)
Conferma l'equivalenza e l'ammissibilità delle firme digitali di tipo CAdES e PAdES per gli atti telematici, utili anche per la procura speciale in cassazione.
Legge 21 gennaio 1994 n. 53, artt. 6 e 9
norme che consentono al difensore di attestare conformità di copie analogiche di atti digitali
In assenza di processo telematico attivo, l'originale digitale può essere notificato via PEC con attestazioni di conformità e successivo deposito di copie analogiche conformi; la mancata attestazione sposta sull'altra parte l'onere di disconoscimento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 43
riferimenti alle motivazioni di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e di legge)
Gli errori di diritto dedotti dall'Agenzia sono stati esaminati ai sensi delle previsioni di cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
potere della Corte di emendare la motivazione pur confermando il dispositivo
La Corte ha corretto e specificato la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati, senza mutarne il dispositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
riferimento all'onere di versamento nei casi di impugnazione respinta
Norma richiamata in tema di contributo nei giudizi di impugnazione; la Corte ha comunque disposto compensazione delle spese in ragione della complessità giuridica.
Massime di principio
- La revisione del classamento per microzone (art. 1, comma 335, L. 311/2004) è legittima senza previa visita sopralluogo se non vi è variazione edilizia, ma l'atto amministrativo che riclassifica deve essere motivato in modo analitico e specifico.
- Non è sufficiente una motivazione standardizzata che richiami solo lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale; l'atto deve indicare gli elementi concreti (qualità urbana/ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, dati procedurali e gli atti su cui si fonda la revisione) che hanno determinato il diverso classamento.
- Se il nuovo classamento deriva da una dichiarazione del contribuente tramite procedura DOCFA e gli elementi di fatto non sono disattesi dall'ufficio, la motivazione può essere più sintetica; se invece l'ufficio discute gli elementi di fatto, la motivazione deve essere approfondita e specifica.
- L'amministrazione non può integrare ex post la motivazione del provvedimento in sede di giudizio: le ragioni indicate nell'atto devono permettere ex ante il pieno esercizio del diritto di difesa.
- In tema di processo telematico le firme CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti; l'originale nativo digitale notificato via PEC è valido se corredato dalle attestazioni di conformità previste, salvo specifici vizi formalmente denunciati.
- In casi di ricorso complessi con questioni giuridiche articolate, la compensazione delle spese può essere disposta anche se il ricorso viene respinto.
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