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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17589/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda esecutiva e locatizia intrecciata. Una conduttrice commerciale, terza pignorata in un'espropriazione presso terzi promossa da una creditrice della società resistente, rese dichiarazione ex art. 547 c.p.c. affermando di non essere debitrice della società esecutata; ciononostante il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e la conduttrice pagò alla creditrice procedente l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti ai locatori dell'immobile. Successivamente uno dei locatori ottenne decreto ingiuntivo per gli stessi canoni e, a seguito di opposizione, il decreto fu confermato sul rilievo che il pagamento eseguito alla creditrice procedente non aveva effetto liberatorio verso i locatori. La conduttrice, dunque, agì contro la società resistente chiedendo l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per asserito arricchimento senza causa, sostenendo che la società fosse stata liberata dal debito verso la creditrice procedente grazie a un pagamento eseguito da un soggetto non obbligato. Nel ricorso per cassazione dedusse violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., contestando: 1) che si trattasse di arricchimento indiretto e 2) che la mancata opposizione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e la sua asserita non idoneità al giudicato potessero costituire una giusta causa del pagamento; richiamò inoltre la pretesa non pertinenza dell'art. 548 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sia nella parte relativa all'asserita insussistenza di un arricchimento indiretto, sia nella parte relativa alla dedotta mancanza di giusta causa. Secondo la Corte, la vicenda mostra un duplice spostamento patrimoniale e il vantaggio finale della società resistente è mediato dall'intera sequenza esecutiva e locatizia; soprattutto, al momento del pagamento da parte della conduttrice esisteva una causa legale giustificativa dello spostamento patrimoniale, costituita dall'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., rimasta stabile per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. La domanda ex art. 2041 c.c. è stata quindi esclusa per difetto del requisito della mancanza di causa e, inoltre, la Corte ha osservato che l'azione generale di arricchimento non era comunque proponibile nei termini invocati, richiamando la funzione sussidiaria dell'istituto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento presuppone uno spostamento patrimoniale senza giusta causa; non è esperibile quando la locupletazione sia giustificata da un diverso rapporto giuridico o da un titolo esecutivo efficace.

  • art. 2042 c.c.

    La tutela indennitaria è sussidiaria e non può essere utilizzata quando l'ordinamento appresta o ha apprestato altri rimedi idonei.

  • art. 547 c.p.c.

    Richiamato solo per la dichiarazione del terzo pignorato nel procedimento di espropriazione presso terzi.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo contro il terzo pignorato e giustifica il pagamento eseguito in sua esecuzione, finché non sia tempestivamente opposta.

  • art. 617 c.p.c.

    È l'unico rimedio per contestare i vizi dell'ordinanza di assegnazione e degli atti del processo esecutivo; la mancata opposizione consolida l'efficacia del titolo nel rapporto esecutivo.

  • art. 548 c.p.c.

    La norma sulla ficta confessio è ritenuta non pertinente al caso, perché riguarda il solo mancato deposito della dichiarazione del terzo.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito non era praticabile nei confronti dei soggetti che avevano utilmente partecipato alle vicende esecutive o nei confronti di soggetti diversi dall'accipiens.

  • art. 2036 c.c.

    L'indebito soggettivo ex latere solventis richiede errore scusabile sulla propria qualità di debitore; nella specie tale presupposto è escluso.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    L'adempimento non spontaneo di un debito altrui comporta surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore soddisfatto.

  • art. 1203 n. 5 c.c.

    Richiamato per escludere la surrogazione legale nel caso di indebito soggettivo non ricorrente.

  • art. 1180 c.c.

    Il pagamento non è qualificabile come adempimento spontaneo del terzo quando avviene per effetto di un ordine giudiziale e per evitare l'esecuzione forzata.

  • art. 1272 c.c.

    Richiamato in chiave descrittiva per spiegare la sostituzione del soggetto nel debito a seguito dell'ordinanza di assegnazione.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata integrata dalla Corte nei punti ritenuti necessari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento presuppone un depauperamento e un corrispondente arricchimento privi di giusta causa; se lo spostamento patrimoniale è riconducibile a un titolo esecutivo efficace o a un diverso rapporto giuridico compiutamente regolato, difetta il requisito della mancanza di causa.
  • L'ingiustizia dell'arricchimento va valutata considerando l'intera sequenza causale e i diversi rapporti giuridici coinvolti, non isolando artificiosamente un singolo pagamento quando il vantaggio finale deriva da uno sdoppiamento dei movimenti patrimoniali.
  • Nel processo esecutivo, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., una volta emessa e non tempestivamente opposta, costituisce causa legale del pagamento e titolo esecutivo idoneo a giustificarlo nei confronti del terzo pignorato.
  • Il terzo pignorato che ritenga erronea l'ordinanza di assegnazione deve reagire con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non può poi neutralizzare gli effetti del titolo invocando, in via residuale, l'azione di indebito o l'arricchimento senza causa.
  • La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. non è esperibile contro soggetti diversi dall'accipiens effettivo, né per aggirare gli esiti ormai consolidati del procedimento esecutivo.
  • L'adempimento coattivo o non spontaneo di un debito altrui può condurre non alla ripetizione contro il beneficiario finale, ma alla surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore soddisfatto, quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProve
RamiContrattiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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