Ordinanza n. 86/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, −della nota prot. n. 06/03/2026.0214983.U del 6 marzo 2026 recante “Comunicazione di archiviazione per improcedibilità” con la quale l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) avviato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza pari a 178,1 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Fiscaglia (FE) denominato “Fiscaglia” (doc. 1); − della nota prot. n. 27/02/2026.0187857.E adottata dall’ARPAE in data 27 febbraio 2026, conosciuta in quanto allegata al superiore doc. 1, recante “Comunicazione: proposta di improcedibilità dell’istanza” (doc. 2) relativa all’istanza di PAUR presentata dalla ricorrente in merito all’impianto “Fiscaglia”; NONCHÉ − previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità del procedimento PAUR relativo a un impianto agrivoltaico e nota ARPAE recante proposta di improcedibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, avviato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di 178,1 MW e delle opere connesse nel Comune di Fiscaglia, nonché la presupposta proposta di improcedibilità di ARPAE. La ricorrente ha chiesto anche, ove necessario, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, prospettando questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 e all'art. 2 del d.l. 175/2025, convertito dalla l. 4/2026, con riferimento agli artt. 77, 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost., nonché ai principi dell'Unione europea sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, anche al fine di preservare l'effetto di prenotazione del collegamento alla rete e impedire l'eventuale decadenza del preventivo di connessione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che le questioni giuridiche prospettate presentano una complessità tale da richiedere un ulteriore approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto allo stato prevalente l'interesse alla salvaguardia dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete prospettato dalla ricorrente, ottenibile mediante la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione definitiva. La sospensione è stata disposta nei limiti indicati in motivazione, senza decisione definitiva sulla legittimità dell'archiviazione, sull'interpretazione dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 o sulla prospettata questione di costituzionalità. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Individua il procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale cui si riferisce l'istanza della società ricorrente.
art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024
È oggetto della controversia interpretativa, poiché la ricorrente contesta l'interpretazione secondo cui vieterebbe l'installazione di impianti FER non ricompresi nell'Allegato A anche nelle buffer zone dei siti UNESCO.
art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4
È indicato quale disposizione che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 e rispetto alla quale è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la misura è stata concessa in ragione della complessità delle questioni e del prevalente interesse cautelare individuato nel bilanciamento degli interessi.
art. 77 Cost.
È richiamato quale parametro della prospettata censura di carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge.
artt. 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost.
Sono indicati dalla ricorrente quali ulteriori parametri costituzionali della questione prospettata, ma l'ordinanza cautelare non ne decide il merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni giuridiche prospettate presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può accordare la sospensione sulla base del bilanciamento degli interessi, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La tutela cautelare può essere diretta a preservare, nelle more della decisione di merito, l'effetto di prenotazione del collegamento alla rete e a impedire l'eventuale decadenza del preventivo di connessione relativo a un impianto energetico.
- L'accoglimento della domanda cautelare nei limiti necessari a salvaguardare una posizione temporanea connessa al collegamento alla rete non comporta, di per sé, una decisione sull'interpretazione della disciplina degli impianti da fonti rinnovabili né sulla rilevanza o fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
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