Cassazione Penale, Ordinanza n. 38128/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito di condanna per il reato contestato. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il ricorso deduceva violazione di legge penale sostanziale in relazione all'affermazione di responsabilità, ma tale censura è stata ritenuta una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la tipologia e l'entità dei redditi non dichiarati. È stata inoltre lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, fondata sulla gravità del mendacio e non inficiata dalla mancata ammissione, irrilevante per ragioni diverse. La Corte ha anche ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità fondato sui redditi non dichiarati.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria la confutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
la valutazione della tenuità dell'offesa deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, ma il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti rilevanti.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze prospettate dalle parti.
- La valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla gravità del fatto può fondarsi sulla gravità del mendacio e sulla concreta offensività della condotta, anche a prescindere da elementi ulteriori dedotti dall'imputato.
Come è indicizzato
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