Cassazione Civile, Ordinanza n. 22278/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Lazio. Nelle more del giudizio di revocazione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e che pertanto era venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, essendo l'Agenzia delle entrate rimasta intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese. La Corte ha richiamato l'applicazione dell'art. 390 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche della l. n. 197/2022, in base all'art. 35, comma 6, poiché alla data indicata non era ancora stata fissata l'adunanza in camera di consiglio.
Norme richiamate
Fondamento del ricorso per revocazione proposto contro l'ordinanza di cassazione.
Si applica, nella versione novellata, alla rinuncia al ricorso intervenuta prima della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, determinando l'estinzione del giudizio.
Richiamato quale fonte della novella processuale applicabile alla rinuncia al ricorso.
Richiamata per le modifiche apportate alla disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
Individua la disciplina transitoria che rende applicabile la nuova regola processuale al caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenga prima della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio nelle ipotesi regolate dalla disciplina transitoria, comporta l'estinzione del giudizio.
- Se la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuto venir meno della controversia sostanziale, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione senza esaminare il merito.
- Quando la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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