Cassazione Civile, Ordinanza n. 12462/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione contro una precedente sentenza d'appello. La revocazione era stata proposta per asseriti errori di mero fatto, consistiti in errori di calcolo nella rideterminazione del quantum delle imposte operata dal giudice di secondo grado in una controversia relativa a due accertamenti bancari per gli anni d'imposta 2003 e 2004 emessi nei confronti del contribuente dante causa degli eredi. L'Agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la revocazione era ammissibile anche se proposta mentre era ancora pendente il termine per ricorrere per cassazione avverso la medesima sentenza, perché il mezzo revocatorio riguardava errori materiali di fatto e non questioni ancora deducibili in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità fondata solo sulla pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, senza verificare se la revocazione investisse effettivamente errori di fatto o di calcolo incidenti sull'accertamento in fatto. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, per il riesame della domanda revocatoria e per le ulteriori statuizioni, incluse quelle sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come norma processuale per denunciare la violazione di legge processuale commessa dal giudice di merito nel dichiarare inammissibile la revocazione.
art. 64, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile."
La non ulteriormente impugnabilità rilevante non coincide con la semplice scadenza del termine per cassare, ma con la preclusione a contestare l'accertamento di fatto in sede di legittimità; quindi la revocazione ordinaria è ammissibile contro la sentenza d'appello anche se il termine per il ricorso per cassazione non è ancora scaduto, quando la censura revocatoria riguardi errori di fatto non scrutinabili in cassazione.
È richiamato come base normativa della revocazione ordinaria per gli errori di fatto dedotti nel processo tributario.
art. 9 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
È menzionato quale modifica dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuta non applicabile ratione temporis al caso.
art. 4 l. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato solo per evidenziare un'ulteriore modifica lessicale sugli uffici giudiziari tributari, non incidente sulla questione decisa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la revocazione ordinaria è ammissibile avverso una sentenza d'appello che involga accertamenti di fatto già non più contestabili nel merito, anche se non è ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione.
- La verifica dell'ammissibilità della revocazione non può arrestarsi alla mera pendenza del termine per cassare, ma deve accertare se il motivo revocatorio investa errori di fatto o di calcolo relativi ad accertamenti non deducibili in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile la revocazione solo perché la sentenza revocanda è ancora impugnabile per cassazione, senza esaminare la natura dei vizi dedotti, la decisione è erronea e va cassata.
- Nel giudizio di cassazione non sono consentiti nuovi accertamenti di fatto né rivalutazioni del fatto compiute dal giudice d'appello; proprio per questo, gli errori di fatto già cristallizzati nella sentenza possono essere fatti valere con revocazione nei limiti previsti dalla disciplina tributaria.
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