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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02908/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rettifica della categoria catastale indicata in una procedura DOCFA: il contribuente aveva denunciato per errore un immobile come categoria A/1 classe 3 invece che A/2 e aveva chiesto la correzione. La CTP aveva accolto il ricorso e rideterminato la rendita in A/2; la CTR aveva confermato, ritenendo emendabile in ogni momento la dichiarazione DOCFA e impugnabile il diniego. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione di norme sul classamento e sul processo tributario, sostenendo che contro il diniego di autotutela il giudice tributario potesse solo controllare eventuali vizi di legittimità del rifiuto, non la fondatezza della pretesa tributaria, e che il diniego non fosse comunque un atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. La Corte ha respinto tale impostazione, affermando che la rendita catastale ha natura accertativa, non costitutiva di un'obbligazione tributaria, e che il contribuente può sempre chiedere la correzione di errori o inesattezze della propria dichiarazione catastale; il diniego alla rettifica è quindi sindacabile dal giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che il contribuente può rettificare senza limiti temporali la rendita proposta in DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non sia veritiera, e che il diniego della richiesta di variazione/correzione catastale è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, quale atto relativo alle operazioni catastali. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. n. 287/1992

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva sul sindacato del diniego di autotutela; la Corte non ne accoglie la lettura proposta

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 conv. in l. n. 656/1994

    richiamato come norma sull'autotutela amministrativa; la Corte ribadisce che il diniego di autotutela non esaurisce il diritto del contribuente di correggere errori nella dichiarazione catastale

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    va interpretato in modo da comprendere il diniego opposto a un'istanza di variazione/correzione catastale, quale atto relativo alle operazioni catastali impugnabile davanti al giudice tributario

  • d.m. n. 701/1994

    la Corte richiama il termine di 12 mesi per l'intervento dell'Ufficio, ma afferma che ciò non limita il potere del contribuente di chiedere rettifiche e correzioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dall'Agenzia

  • art. 53 Cost.

    è richiamato come parametro che impedisce la cristallizzazione di un'imposizione falsata nei presupposti, giustificando la rettificabilità della rendita catastale

  • art. 10 Statuto del contribuente

    i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede

    sorregge la possibilità di correggere errori dichiarativi e di non far permanere somme non dovute versate per errore

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 3

    le controversie sulla consistenza, il classamento delle unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale rientrano nella giurisdizione tributaria

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19, lett. f)

    gli atti relativi alle operazioni catastali sono impugnabili; il diniego di variazione/correzione vi rientra

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

Massime di principio

  • La rendita catastale ha natura accertativa e non costitutiva di un'obbligazione tributaria; perciò non può ritenersi definitivamente cristallizzata se la situazione dichiarata in origine era inesatta.
  • Sia l'Ufficio sia il contribuente possono intervenire sulla rendita catastale per correggere errori, omissioni o non veridicità della situazione denunciata, senza un limite temporale assoluto per la rettifica richiesta dal contribuente.
  • Il diniego dell'Amministrazione a una istanza di variazione o correzione catastale è impugnabile davanti al giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali, non essendo limitato al solo controllo esterno sulla legittimità formale del rifiuto.
  • Nel processo tributario relativo al classamento il giudice può valutare il merito della corretta categoria catastale, anche considerando l'effettivo stato dell'immobile, la sua vetustà e l'evoluzione delle nozioni sociali di abitazione signorile, civile o popolare.
  • La disciplina catastale va letta in coerenza con il principio di capacità contributiva e con i canoni di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione, evitando che errori dichiarativi producano un'imposizione non corrispondente alla reale capacità contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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