Cassazione Civile, Ordinanza n. 02908/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rettifica della categoria catastale indicata in una procedura DOCFA: il contribuente aveva denunciato per errore un immobile come categoria A/1 classe 3 invece che A/2 e aveva chiesto la correzione. La CTP aveva accolto il ricorso e rideterminato la rendita in A/2; la CTR aveva confermato, ritenendo emendabile in ogni momento la dichiarazione DOCFA e impugnabile il diniego. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione di norme sul classamento e sul processo tributario, sostenendo che contro il diniego di autotutela il giudice tributario potesse solo controllare eventuali vizi di legittimità del rifiuto, non la fondatezza della pretesa tributaria, e che il diniego non fosse comunque un atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. La Corte ha respinto tale impostazione, affermando che la rendita catastale ha natura accertativa, non costitutiva di un'obbligazione tributaria, e che il contribuente può sempre chiedere la correzione di errori o inesattezze della propria dichiarazione catastale; il diniego alla rettifica è quindi sindacabile dal giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che il contribuente può rettificare senza limiti temporali la rendita proposta in DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non sia veritiera, e che il diniego della richiesta di variazione/correzione catastale è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, quale atto relativo alle operazioni catastali. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva sul sindacato del diniego di autotutela; la Corte non ne accoglie la lettura proposta
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 conv. in l. n. 656/1994
richiamato come norma sull'autotutela amministrativa; la Corte ribadisce che il diniego di autotutela non esaurisce il diritto del contribuente di correggere errori nella dichiarazione catastale
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
va interpretato in modo da comprendere il diniego opposto a un'istanza di variazione/correzione catastale, quale atto relativo alle operazioni catastali impugnabile davanti al giudice tributario
la Corte richiama il termine di 12 mesi per l'intervento dell'Ufficio, ma afferma che ciò non limita il potere del contribuente di chiedere rettifiche e correzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dall'Agenzia
art. 53 Cost.
è richiamato come parametro che impedisce la cristallizzazione di un'imposizione falsata nei presupposti, giustificando la rettificabilità della rendita catastale
art. 10 Statuto del contribuente
i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede
sorregge la possibilità di correggere errori dichiarativi e di non far permanere somme non dovute versate per errore
d.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 3
le controversie sulla consistenza, il classamento delle unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale rientrano nella giurisdizione tributaria
d.lgs. n. 546/1992, art. 19, lett. f)
gli atti relativi alle operazioni catastali sono impugnabili; il diniego di variazione/correzione vi rientra
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- La rendita catastale ha natura accertativa e non costitutiva di un'obbligazione tributaria; perciò non può ritenersi definitivamente cristallizzata se la situazione dichiarata in origine era inesatta.
- Sia l'Ufficio sia il contribuente possono intervenire sulla rendita catastale per correggere errori, omissioni o non veridicità della situazione denunciata, senza un limite temporale assoluto per la rettifica richiesta dal contribuente.
- Il diniego dell'Amministrazione a una istanza di variazione o correzione catastale è impugnabile davanti al giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali, non essendo limitato al solo controllo esterno sulla legittimità formale del rifiuto.
- Nel processo tributario relativo al classamento il giudice può valutare il merito della corretta categoria catastale, anche considerando l'effettivo stato dell'immobile, la sua vetustà e l'evoluzione delle nozioni sociali di abitazione signorile, civile o popolare.
- La disciplina catastale va letta in coerenza con il principio di capacità contributiva e con i canoni di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione, evitando che errori dichiarativi producano un'imposizione non corrispondente alla reale capacità contributiva.
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