Cassazione Civile, Ordinanza n. 24290/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
Una società che gestiva un impianto di incenerimento/trattamento rifiuti aveva stipulato con la Provincia una convenzione prevedente il pagamento di un contributo di Euro 6,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extra-provinciale, qualificato come "compensazione ambientale". Dopo avere corrisposto tali importi per gli anni 2006-2009, la società aveva sospeso i pagamenti dal 2010 e aveva chiesto, in riconvenzionale, la declaratoria di nullità delle clausole convenzionali e la restituzione di quanto già versato, sostenendo l'illegittimità della pattuizione anche per asserita violazione del divieto di cui all'art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, ritenendo provato l'impatto ambientale dell'impianto, l'utilità economica derivante anche dal conferimento di rifiuti extra-provinciali e la non nullità delle clausole. In cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, la nullità della sentenza e il vizio di motivazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presupposti non provati, logicamente contraddittori e non decisivi; ha inoltre riproposto la censura di violazione di legge connessa alla validità delle clausole di compensazione ambientale e al quadro normativo di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che il percorso argomentativo della sentenza impugnata era chiaro e comprensibile, che non sussisteva il denunciato vizio motivazionale e che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della Corte d'appello. La Corte ha inoltre richiamato il quadro normativo e la giurisprudenza costituzionale in materia di compensazioni ambientali, affermando che, nella disciplina vigente ratione temporis, convenzioni tra ente pubblico e gestore privato erano consentite purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell'autorizzazione, circostanza non risultante né dedotta nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non fondata perché la decisione di merito risultava sorretta da un percorso argomentativo chiaro e non da un uso illogico o contraddittorio delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata invocata quale vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che ricorresse un vero vizio processuale della decisione impugnata.
d.lgs. 387/2003, art. 12, comma 6
La Corte ha osservato che, nella disciplina ratione temporis, erano consentite convenzioni tra ente pubblico e gestore privato purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell'autorizzazione; nel caso concreto nulla risultava in tal senso.
Richiamata dalla ricorrente nel tentativo di contestare la validità delle clausole di compensazione ambientale; la Corte ha ricondotto la questione al quadro normativo complessivo e alla giurisprudenza costituzionale.
Corte cost. n. 46/2021
È stata richiamata come pronuncia utile alla ricostruzione del complesso quadro normativo in tema di compensazioni ambientali, pur riferita in modo più specifico agli impianti per energie rinnovabili.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 5314/2020
Richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le convenzioni che prevedono una compensazione ambientale a carico del gestore di un impianto possono essere valide se, nel quadro normativo applicabile, non si risolvono in una condizione illecita per il rilascio dell'autorizzazione e non contrastano con divieti espressi.
- Il vizio di motivazione o la nullità della sentenza non sussistono quando la decisione di merito espone in modo chiaro e comprensibile il proprio iter logico e la censura non si confronta con una delle rationes decidendi effettivamente poste a base del decisum.
- In sede di legittimità, non è sufficiente contestare in modo astratto la valutazione delle prove: occorre misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito e dimostrare la decisività del fatto asseritamente omesso o mal valutato.
- Quando la pattuizione economica è giustificata dalla sussistenza di un beneficio per il gestore e da un impatto ambientale dell'impianto, la clausola non è di per sé nulla solo perché denominata "compensazione ambientale".
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