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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24290/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

Una società che gestiva un impianto di incenerimento/trattamento rifiuti aveva stipulato con la Provincia una convenzione prevedente il pagamento di un contributo di Euro 6,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extra-provinciale, qualificato come "compensazione ambientale". Dopo avere corrisposto tali importi per gli anni 2006-2009, la società aveva sospeso i pagamenti dal 2010 e aveva chiesto, in riconvenzionale, la declaratoria di nullità delle clausole convenzionali e la restituzione di quanto già versato, sostenendo l'illegittimità della pattuizione anche per asserita violazione del divieto di cui all'art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, ritenendo provato l'impatto ambientale dell'impianto, l'utilità economica derivante anche dal conferimento di rifiuti extra-provinciali e la non nullità delle clausole. In cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, la nullità della sentenza e il vizio di motivazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presupposti non provati, logicamente contraddittori e non decisivi; ha inoltre riproposto la censura di violazione di legge connessa alla validità delle clausole di compensazione ambientale e al quadro normativo di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che il percorso argomentativo della sentenza impugnata era chiaro e comprensibile, che non sussisteva il denunciato vizio motivazionale e che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della Corte d'appello. La Corte ha inoltre richiamato il quadro normativo e la giurisprudenza costituzionale in materia di compensazioni ambientali, affermando che, nella disciplina vigente ratione temporis, convenzioni tra ente pubblico e gestore privato erano consentite purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell'autorizzazione, circostanza non risultante né dedotta nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non fondata perché la decisione di merito risultava sorretta da un percorso argomentativo chiaro e non da un uso illogico o contraddittorio delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata invocata quale vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che ricorresse un vero vizio processuale della decisione impugnata.

  • d.lgs. 387/2003, art. 12, comma 6

    La Corte ha osservato che, nella disciplina ratione temporis, erano consentite convenzioni tra ente pubblico e gestore privato purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell'autorizzazione; nel caso concreto nulla risultava in tal senso.

  • l. 239/2004

    Richiamata dalla ricorrente nel tentativo di contestare la validità delle clausole di compensazione ambientale; la Corte ha ricondotto la questione al quadro normativo complessivo e alla giurisprudenza costituzionale.

  • Corte cost. n. 46/2021

    È stata richiamata come pronuncia utile alla ricostruzione del complesso quadro normativo in tema di compensazioni ambientali, pur riferita in modo più specifico agli impianti per energie rinnovabili.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 5314/2020

    Richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le convenzioni che prevedono una compensazione ambientale a carico del gestore di un impianto possono essere valide se, nel quadro normativo applicabile, non si risolvono in una condizione illecita per il rilascio dell'autorizzazione e non contrastano con divieti espressi.
  • Il vizio di motivazione o la nullità della sentenza non sussistono quando la decisione di merito espone in modo chiaro e comprensibile il proprio iter logico e la censura non si confronta con una delle rationes decidendi effettivamente poste a base del decisum.
  • In sede di legittimità, non è sufficiente contestare in modo astratto la valutazione delle prove: occorre misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito e dimostrare la decisività del fatto asseritamente omesso o mal valutato.
  • Quando la pattuizione economica è giustificata dalla sussistenza di un beneficio per il gestore e da un impatto ambientale dell'impianto, la clausola non è di per sé nulla solo perché denominata "compensazione ambientale".

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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