Cassazione Civile, Ordinanza n. 27344/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore locale)
La controversia
A seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia disposto ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, il Ministero aveva chiesto la dichiarazione di incandidabilità dell'ex assessore per le elezioni politiche, europee e territoriali. La Corte d'appello aveva accolto il reclamo dell'interessato, ritenendo non provata una responsabilità personale specifica idonea a giustificare l'incandidabilità: il disordine amministrativo e la scarsa repressione dell'abusivismo edilizio erano stati considerati insufficienti, senza prova di comportamenti concreti, univoci e rilevanti sintomatici di collegamenti con la criminalità o di condizionamento dell'organo consiliare; quanto al rapporto con un imprenditore edile indicato come vicino ad ambienti criminali, la Corte aveva rilevato la mancanza agli atti delle intercettazioni e di ulteriori elementi probatori sulla vicinanza dell'imprenditore a contesti camorristici. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, sostenendo che la responsabilità dell'amministratore poteva derivare anche da condotte omissive che avessero contribuito allo scioglimento del consiglio, e che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il nesso causale diretto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la vicinanza dell'interessato con l'imprenditore edile, deducendo che tale rapporto era documentato dalla relazione prefettizia e da intercettazioni acquisite in altro procedimento, e che la mancata acquisizione integrale dei relativi atti era superabile mediante ordine di esibizione. Il resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che il termine breve fosse decorso per effetto della notifica del decreto ad opera di altra parte del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività, qualificando la controversia come causa scindibile nel giudizio di incandidabilità ex art. 143 d.lgs. 267/2000, con conseguente applicazione del termine lungo per il rapporto processuale tra Ministero e resistente non notificante. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché generico, in quanto non indicava quali specifici comportamenti omissivi fossero imputati all'interessato e da quali risultanze istruttorie essi emergessero; il secondo perché non deduceva in modo autosufficiente perché il documento asseritamente trascurato avrebbe condotto a una decisione diversa e perché i ricorrenti non avevano dimostrato di avere chiesto l'acquisizione delle intercettazioni coperte da segretezza, acquisizione subordinata a un ordine istruttorio e alla loro stretta necessità. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e il Ministero condannato alle spese.
Norme richiamate
nei giudizi di incandidabilità vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli amministratori indicati nella proposta ministeriale; la valutazione della sussistenza degli elementi va compiuta con riferimento agli amministratori indicati, e la responsabilità può essere oggetto di autonoma verifica per ciascuno di essi.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'assessore avesse poteri di controllo e sanzione sull'operato dei dirigenti e un dovere di intervento a fronte di gravi e reiterate responsabilità.
utilizzato per denunciare violazione di legge con riferimento all'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000.
richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
i termini per l'impugnazione sono perentori e decorrono dalla notificazione nei casi e secondo le regole previste dal codice.
nelle cause scindibili la notificazione della sentenza fatta da una parte fa decorrere il termine breve solo nei rapporti processuali interessati secondo la regola della bilateralità della notifica; il principio dell'unitarietà vale solo per le cause inscindibili.
in difetto di notificazione della sentenza da parte del resistente nel singolo rapporto processuale, opera il termine lungo per impugnare.
richiamato per distinguere le cause scindibili dalle cause inscindibili e per escludere l'effetto estensivo della notifica effettuata da una sola parte in una controversia scindibile.
le intercettazioni e i documenti classificati erano coperti da segretezza e potevano essere acquisiti solo tramite ordine di esibizione dell'autorità giudicante, se ritenuti strettamente necessari e pertinenti.
richiamato in relazione alla notificazione a mezzo avvocato effettuata da una delle altre parti del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto della non debenza del contributo unificato aggiuntivo da parte di un'amministrazione statale.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato come parametro dell'importo del contributo unificato cui fa rinvio il comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di incandidabilità conseguente allo scioglimento di un ente locale, la verifica giudiziale deve essere riferita alla posizione del singolo amministratore indicato nella proposta ministeriale, e la responsabilità non può essere affermata in modo apodittico o per mera appartenenza all'organo.
- Le condotte omissive possono teoricamente rilevare ai fini della dichiarazione di incandidabilità, ma la parte che le allega deve specificare quali siano gli atti omessi e quali risultanze di causa ne dimostrino l'effettiva incidenza causale o concausale sullo scioglimento.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una generica critica alla valutazione di merito, ma deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico decisivo trascurato e non spiega perché il suo esame avrebbe portato con certezza a una decisione diversa.
- Nei giudizi relativi a rapporti processuali scindibili, la notificazione della decisione effettuata da una parte non fa decorrere automaticamente il termine breve per tutte le altre parti; ciascun rapporto resta autonomo ai fini dell'impugnazione, con applicazione del termine lungo se la decisione non è notificata nel singolo rapporto.
- Documenti classificati o coperti da segretezza possono essere acquisiti solo se la parte dimostri di averne chiesto l'esibizione e la relativa acquisizione risulti strettamente necessaria e pertinente alla decisione.
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