Cassazione Penale, Sentenza n. 7227/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Milano del 16/10/2023 che aveva applicato a D'Amico la pena per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e reati del Codice della Strada (art. 187 e art. 189 c.d.s.) riuniti per continuazione, con tre motivi: (1) vizio per doppia condanna della condotta di guida sotto stupefacenti e dell'omicidio stradale (contestazione di concorso tra reati che andrebbero considerati come reato complesso); (2) vizio per doppia condanna tra omicidio stradale e omissione di soccorso/fuga (assorbimento della fattispecie di fuga nell'omicidio stradale); (3) vizio di motivazione per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, sostenendo che, dopo la sentenza Corte Cost. n.88/2019, il giudice poteva applicare la sospensione anziché la revoca e non aveva motivato adeguatamente la scelta della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), la cassazione è limitata ai soli vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; inoltre la presunta concorrenza tra guida in stato di alterazione e omicidio stradale non è riconducibile alla nozione di "illegalità della pena" rilevante ai fini di ammissibilità, e omissione di soccorso/fuga può concorrere con omicidio stradale. Il terzo motivo (sulla revoca della patente) è stato ammesso ma manifestamente infondato: la Corte ha rilevato che, alla luce dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30/4/1992 n.285 e della giurisprudenza costituzionale, la revoca è comunque prevista per il reato complesso contestato (omicidio stradale aggravato dalla guida sotto stupefacenti), pertanto la scelta della revoca è legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata è stata emessa in questo rito, con i limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448 c.p.p.
Fattispecie di omicidio stradale; nel caso è stata applicata la condanna per omicidio stradale con aggravanti connesse alla guida sotto stupefacenti. Il dibattito verte sulla qualificazione come reato complesso vs concorrenza con reati del Codice della Strada.
Regola la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti; contestato in relazione all'evento mortale e considerato nel quadro del reato complesso ex art. 589-bis comma 3 quando sussiste l'evento omicidio.
art. 189, comma 7 Codice della Strada
Norma che punisce omissione di soccorso/fuga; nel processo è stata contestata la mancata prestazione di soccorso e la fuga. La Corte ha ritenuto che omissione di soccorso/fuga possa concorrere con omicidio stradale e non debba automaticamente essere assorbita.
art. 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».
La disposizione prevedeva la revoca automatica; la Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della norma, consentendo al giudice la possibilità di applicare la sospensione nelle ipotesi non aggravate. Tuttavia, per il reato complesso (es. 589-bis comma 3 collegato ad art.187 c.d.s.) la revoca rimane applicabile.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti solo a determinati motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena). Questa limitazione ha determinato l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019
Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca della patente previsto dall'art. 222 c.d.s., riconoscendo al giudice la possibilità di applicare la sospensione nelle ipotesi non aggravate; il principio è stato richiamato ma la Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, la revoca fosse comunque legittima per la fattispecie aggravata/reato complesso.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento sono molto limitati: ammissibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure di merito o di ragionamento del giudice risultano inammissibili.
- Errori di qualificazione giuridica o di motivazione non rilevano in cassazione se non incidono sulla "illegalità della pena" nel senso giurisprudenziale (pena ab origine illegale o non prevista), quindi contestazioni tecniche sulla ricostruzione dei reati spesso non bastano.
- La condotta di guida sotto l'effetto di stupefacenti può costituire circostanza aggravante dell'omicidio stradale e, in molti casi, la fattispecie deve essere valutata come reato complesso; tuttavia, la strada efficace per ottenere correzioni giudiziarie è dimostrare che la qualificazione errata abbia prodotto una pena illegale.
- L'omissione di soccorso (o la fuga) è reato autonomo e può concorrere con l'omicidio stradale; non è automaticamente assorbita in tutte le ipotesi.
- Dopo la sentenza Corte Cost. n.88/2019 il giudice ha discrezionalità tra revoca e sospensione della patente se non ricorrono le aggravanti previste; per ottenere la sospensione è necessario dimostrare l'assenza delle specifiche aggravanti che impongono la revoca.
- In casi analoghi, nel patteggiamento è preferibile far emergere tempestivamente e in modo mirato, nelle memorandum concordate, le questioni che rientrano nei limiti di impugnabilità (qualificazione giuridica, illegalità della pena, difetto di correlazione), poiché molte altre censure saranno dichiarate inammissibili in Cassazione.
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