Cassazione Civile, Ordinanza n. 18167/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Gli eredi di un proprietario di aree incluse in un PEEP, già occupate d'urgenza per l'esecuzione di opere edilizie da parte della cooperativa assegnataria del diritto di superficie, avevano agito contro il Comune e contro la cooperativa chiedendo il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, parametrato al valore di mercato dei suoli, oltre all'indennità per l'occupazione legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva anche dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal Comune verso la cooperativa. In appello, il Comune aveva insistito sulla manleva, aveva eccepito la prescrizione quinquennale e aveva contestato i criteri di quantificazione del danno; la Corte d'appello aveva respinto le doglianze. In cassazione il Comune ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme su regresso, litisconsorzio, domanda ed eccezioni e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ravvisato un giudicato interno sulla domanda di manleva e per avere il Tribunale rilevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda riconvenzionale; 2) omessa pronuncia sulla domanda di manleva riproposta in appello, con negazione del diritto di rivalsa; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e sulle occupazioni espropriative, per avere escluso la prescrizione quinquennale ritenendo che la permanenza dell'illecito e le proroghe legislative dell'occupazione comportassero il diverso decorso del termine; 4) violazione della disciplina espropriativa, dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e delle norme sulla reintegrazione, per avere riconosciuto un risarcimento commisurato al valore pieno del bene nonostante la censura dell'occupazione appropriativa e il mancato formale trasferimento della proprietà; 5) contestazione del criterio di stima del danno, sia perché il Comune sosteneva di non avere interesse a censurare il criterio più favorevole adottato in primo grado, sia perché lamentava la scelta del metodo analitico-ricostruttivo invece di quello sintetico-comparativo; 6) violazione delle norme sulle spese, per avere liquidato le spese in favore di ciascuno dei nove coeredi pur essendo difesi unitariamente da un solo collegio. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata specifica censura della ratio decidendi fondata sul giudicato interno; ha rigettato il secondo perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sul motivo di appello, respingendolo per inammissibilità della domanda di regresso; ha rigettato il terzo, correggendo la motivazione ma confermando che l'occupazione e manipolazione sine titulo integra un illecito permanente e che la pretesa risarcitoria decorre dalla domanda, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione; ha rigettato il quarto affermando che, finché non sia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espropriazioni o la restituzione non avvenga, il proprietario può scegliere i rimedi civilistici e chiedere il risarcimento per equivalente dell'intero valore del bene; ha rigettato il quinto, rilevando il difetto di interesse a contestare un criterio più favorevole al Comune e ribadendo che la stima del valore del fondo è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; ha rigettato il sesto, osservando che l'aumento del compenso per più parti difese dallo stesso avvocato è facoltativo e che la liquidazione complessiva risultava comunque corretta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Modugno. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 5.200, oltre accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Sul piano motivazionale, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto infondati gli altri motivi, correggendo soltanto la motivazione sul terzo motivo in diritto ma confermando il dispositivo, e ha confermato la condanna risarcitoria per occupazione illegittima/appropriativa e le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
richiamato in relazione al regresso e alla manleva tra corresponsabili
richiamato in relazione alla responsabilità solidale e al regresso
richiamato per il giudicato interno
artt. 102, 112, 164 e 167, comma 2, c.p.c.
richiamati in relazione alle preclusioni, al contraddittorio e alla domanda riconvenzionale
richiamato in relazione al regime delle aree PEEP e ai rapporti con il soggetto attuatore
richiamato dal ricorrente in tema di proroghe dell'occupazione
richiamato dal ricorrente in tema di proroghe dell'occupazione
artt. 33, 103, 112, 1294, 1310, 2939, 2937, 2943, 2944, 2947 c.c.
richiamati dal ricorrente per prescrizione, solidarietà e interruzione della prescrizione
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
richiamato nel motivo che contestava la compatibilità dell'occupazione appropriativa con la tutela della proprietà
richiamati in relazione al trasferimento della proprietà e al risarcimento in forma specifica o per equivalente
art. 39 l. n. 2359 del 1865
richiamato nel motivo sul danno da occupazione acquisitiva
art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla disciplina espropriativa
art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359 del 1992
richiamato quale criterio di stima del danno, indicato come più favorevole al Comune rispetto al valore pieno
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
interpretato come previsione di aumento facoltativo del compenso quando più parti sono difese dallo stesso avvocato
richiamato in tema di regolamento delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
indicato come fonte del potere acquisitivo dell'autorità amministrativa, ma non come base per paralizzare i rimedi civilistici del proprietario inerte l'amministrazione
Massime di principio
- L'occupazione e manipolazione sine titulo di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, in assenza di decreto di esproprio o di restituzione, integra un illecito permanente; la pretesa risarcitoria decorre dalla domanda e l'eccezione di prescrizione va valutata alla luce di tale permanenza.
- Nel caso di occupazione appropriativa o usurpativa, il proprietario può scegliere di chiedere il risarcimento per equivalente commisurato all'intero valore del bene, quale forma di rinuncia implicita alla proprietà, finché l'amministrazione non eserciti il potere acquisitivo previsto dall'art. 42-bis t.u. espropriazioni.
- La pubblica amministrazione non può opporre al proprietario danneggiato il mancato formale trasferimento del bene per sottrarsi al risarcimento per equivalente, quando continui a mantenere il bene nella propria disponibilità per destinarlo a fini pubblici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un passaggio della decisione di primo grado o a prospettare questioni non specificamente riproposte in appello.
- La liquidazione del valore del bene nelle controversie espropriative è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può scegliere il metodo di stima ritenuto più adeguato; il criterio più favorevole al soccombente non è censurabile in assenza di specifico interesse o di impugnazione incidentale della controparte.
- Quando più parti aventi la stessa posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, l'aumento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55 del 2014 è facoltativo e la relativa liquidazione non è censurabile se il giudice abbia sostanzialmente liquidato un importo complessivo corretto.
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