Cassazione Civile, Ordinanza n. 25318/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una banca per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, il conferimento di beni immobili effettuato dal debitore in una società. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il debitore ha dedotto tre censure: (1) violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la domanda introduttiva della banca fosse in realtà una domanda di simulazione e che i giudici di merito l'avessero erroneamente qualificata come revocatoria; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione perché la banca avrebbe chiesto solo l'inefficacia dell'atto, coincidente secondo il ricorrente con la simulazione; (3) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., contestando la prova dell'eventus damni e del consilium/scientia fraudis, affermando che il conferimento in una società di cui era socio unico non avrebbe ridotto le garanzie patrimoniali del creditore e che non vi era intenzione di ledere la garanzia patrimoniale, anche perché l'amministratore della società conferitaria era un terzo estraneo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato la domanda come azione revocatoria perché l'atto di citazione conteneva la deduzione di tutti gli elementi della fattispecie ex art. 2901 c.c.; ha ricordato che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati, e che l'ultrapetizione sussiste solo se viene introdotta una domanda diversa con fatti costitutivi differenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove; inoltre la censura sull'art. 2697 c.c. è stata respinta perché la violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La domanda introduttiva è stata correttamente qualificata come azione revocatoria ordinaria perché conteneva la deduzione di tutti gli elementi della fattispecie: eventus damni, scientia damni del debitore e partecipatio fraudis del terzo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica la domanda secondo i fatti allegati; la violazione si verifica solo se la decisione sostituisce alla domanda proposta una diversa, fondata su fatti costitutivi non dedotti.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte non onerata, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
art. 3 Cost.
Il motivo è stato evocato insieme all'art. 24 Cost. per contestare l'interpretazione della domanda, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa è stato ritenuto non decisivo, poiché la domanda era correttamente qualificata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata nel procedimento camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In presenza di una domanda giudiziale che, pur non richiamando espressamente la norma invocata, alleghi tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie, il giudice può e deve qualificarla correttamente secondo diritto.
- L'ultrapetizione non ricorre quando il giudice attribuisce la corretta veste giuridica ai fatti dedotti; ricorre soltanto se sostituisce alla domanda proposta una domanda diversa, fondata su fatti costitutivi non allegati.
- Nell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che dalla domanda emergano i presupposti dell'eventus damni, della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e della partecipazione fraudolenta del terzo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è invece configurabile quando si contestino l'apprezzamento e la valutazione delle prove compiuti dal merito.
- La trasformazione della consistenza patrimoniale del debitore mediante conferimento in società può integrare un pregiudizio per il creditore se comporta una maggiore volatilità o minore aggressibilità del bene rispetto al cespite originario.
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