Cassazione Civile, Ordinanza n. 02266/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietarie confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da alcune proprietarie confinanti per ottenere la demolizione di un fabbricato o, comunque, il ripristino dello stato dei luoghi per asserita violazione delle distanze legali tra costruzioni e dal confine. In primo grado il giudice aveva ordinato l'arretramento del fabbricato e riconosciuto anche il risarcimento dei danni. In appello, il proprietario del manufatto e la sua controparte impugnarono la decisione; la Corte d'appello respinse il gravame principale e accolse quello incidentale delle confinanti, ordinando l'arretramento del manufatto fino al rispetto di dieci metri dal confine. Il ricorrente per cassazione dedusse quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla zona territoriale omogenea e del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, con errata qualificazione della costruzione come rurale e della zona come agraria; 2) omessa disapplicazione dell'atto regolamentare attuativo del P.R.G., assumendo che la zona fosse intensamente edificata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la preesistenza del manufatto e l'esecuzione di sole opere di manutenzione straordinaria, con censura anche del diniego di prove orali e documentali in appello; 4) contestazione dell'insussistenza del risarcimento del danno per difetto di prova. Le resistenti eccepirono l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare delle controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché privo di una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa: l'atto si limitava a illustrare direttamente i motivi, senza premettere una ricostruzione della vicenda processuale e delle rispettive pretese, impedendo alla Corte di comprendere autonomamente il quadro della controversia. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese e il rilievo dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla disciplina delle distanze e alla qualificazione urbanistica dell'area.
È il parametro invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla preesistenza del manufatto.
È richiamato dal ricorrente per contestare il diniego di ammissione di prove in appello.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle distanze tra costruzioni, in combinato disposto con la disciplina urbanistica.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze legali tra fabbricati.
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
Richiamato come fonte della disciplina sulle distanze edilizie e sulla qualificazione della zona territoriale omogenea.
artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E
Richiamati dal ricorrente a sostegno della richiesta di disapplicazione dell'atto regolamentare attuativo del P.R.G.
È menzionato per la memoria illustrativa successiva al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone una sintetica ma completa esposizione dei fatti di causa, delle pretese delle parti, delle difese e dello sviluppo del processo; la sola illustrazione dei motivi non è sufficiente.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che l'atto consenta alla Corte di cogliere direttamente la vicenda e la portata delle censure, senza necessità di consultare altri atti del processo o la sentenza impugnata.
- La mancanza dell'esposizione dei fatti di causa determina inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla potenziale fondatezza dei singoli motivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese ed è dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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