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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28793/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in conferma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di detenzione illecita di cocaina in concorso con altro imputato, in fattispecie riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto: 1) contraddittorietà della motivazione sulla consapevole partecipazione alla cessione della droga, sostenendo che dall'esame dell'acquirente finale emergeva che questi aveva avuto rapporti solo con il coimputato e non aveva mai visto prima il ricorrente; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, profili già esaminati in modo congruo e convergente dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la presenza del ricorrente nell'auto del coimputato, il passaggio del pacchetto di sigarette contenente lo stupefacente e il previo appuntamento telefonico con l'acquirente, elementi dai quali era stata desunta la partecipazione consapevole alla cessione programmata. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata, perché fondata sulla negativa personalità, sui precedenti penali, sulla mancanza di resipiscenza e sulla gravità della condotta in relazione alla qualità della sostanza. La Corte ha inoltre escluso che la questione della pena o delle attenuanti potesse essere rivalutata in cassazione se non in presenza di manifesta illogicità o arbitrio, non riscontrati nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che la doppia conforme di condanna era sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici, e che i motivi difensivi miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato altresì richiamato il principio per cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non può essere rilevata d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    - così riqualificata l'originaria imputazione -

    norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione di sostanza stupefacente in concorso, nella forma di lieve entità o comunque riqualificata rispetto all'originaria imputazione.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato come parametro per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle valorizzando elementi sfavorevoli anche non tutti quelli dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.

  • art. 129 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso non è consentita la declaratoria di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, inclusa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato in via implicita dal rilievo sull'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, logica e coerente, soprattutto nei casi di doppia conforme.
  • In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e di secondo grado vanno lette in modo unitario, come un unico tessuto argomentativo, e la verifica in cassazione si concentra sulla tenuta logica complessiva della decisione.
  • La partecipazione consapevole alla cessione di stupefacente può essere desunta da elementi indiziari convergenti, come la presenza dell'imputato nel veicolo usato per la transazione, la materiale trasmissione della sostanza e la programmata organizzazione dell'incontro con l'acquirente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento a uno solo o ad alcuni elementi dell'art. 133 c.p., purché il giudice espliciti ragioni idonee, quali precedenti penali, mancanza di resipiscenza, personalità negativa e gravità concreta del fatto.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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