Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle somme trattenute, quale sostituto d’imposta, da una banca del settore finanziario a titolo di addizionale del 10% sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sostenendo la mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010: secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente letto il comma 2-bis come estensione del presupposto impositivo, mentre esso avrebbe inciso solo sulla base imponibile, limitandosi a prevedere che l’addizionale si applica sull’ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione, senza più richiedere il superamento del triplo della stessa. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, richiamando un orientamento di legittimità ormai consolidato secondo cui, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti di imprese operanti nel settore finanziario, l’addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario il superamento anche del triplo della parte fissa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l’incertezza della questione e il contrasto giurisprudenziale, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Il comma 2-bis incide sulla base imponibile dell’addizionale per i bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario, senza ampliare il presupposto impositivo già previsto dal comma 1; per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 l’imposta si applica sull’eccedenza rispetto alla parte fissa della retribuzione, anche se non supera il triplo di essa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 15 preleggi
La Corte richiama l’abrogazione tacita, in parte qua, della precedente disciplina incompatibile con la norma sopravvenuta.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Prevede che, per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni si applicano sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione.
È la legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010.
È la legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011.
Massime di principio
- In materia di addizionale sui bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario, il comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 non modifica il presupposto soggettivo e oggettivo dell’imposizione, ma solo la base imponibile, che dal 17 luglio 2011 coincide con l’eccedenza rispetto alla parte fissa della retribuzione.
- Quando una disposizione successiva disciplina diversamente la base imponibile rispetto a una norma precedente incompatibile, opera l’abrogazione tacita della disciplina anteriore nei limiti della incompatibilità temporale e materiale.
- Se la questione di diritto è ormai stabilizzata dalla giurisprudenza di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando la domanda originaria.
- La qualificazione del presupposto e della base imponibile deve essere tenuta distintamente: il primo individua il fatto generatore del tributo, la seconda il parametro quantitativo su cui l’imposta si calcola.
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