Cassazione Penale, Sentenza n. 19974/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 110 c.p., art. 223, comma 1, n.1 e art. 216, comma 1, n.1 legge fall.) per aver distratto complessivamente euro 338.888,55 dalla Golden Service s.r.l., di cui era stata amministratrice unica dal 29/05/2015 al 14/07/2016. Ha impugnato in cassazione per tre motivi: 1) domanda di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 c.p.p.) per acquisire la traduzione giurata dei timbri di passaporto relativi al 2015-2016, ritenendo la prova decisiva per dimostrare assenze dall'Italia e l'eventuale inesistenza della procura al marito; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza delle distrazioni) e insufficiente accertamento della partecipazione morale e materiale della ricorrente; 3) violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio e mancato confronto con le argomentazioni difensive in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la documentazione sui timbri del passaporto era già stata acquisita ed esaminata in primo grado e la richiesta di rinnovazione non è risultata decisiva; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito e la valutazione sulla responsabilità, sull'esistenza di plurimi prelievi non giustificati e sull'assenza di prova del conferimento di una procura al marito è materia di giudizio di merito. La sentenza d'appello è considerata integrata con quella di primo grado. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la partecipazione al reato; la ricorrente è stata ritenuta responsabile in concorso con altri per i fatti di bancarotta.
art. 223, primo comma, n. 1 legge fallimentare
Norma che sanziona la bancarotta fraudolenta distrattiva; è il capo di imputazione principale contestato alla ricorrente.
art. 216, primo comma, n. 1 legge fallimentare
Richiamata in combinato con l'accusa di bancarotta; concerne le fattispecie di reato fallimentare rilevanti nel processo.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: è ammessa solo se il giudice non puo decidere allo stato degli atti e la prova richiesta sia decisiva e in grado di eliminare le incertezze. Il rifiuto è discrezionale e non sindacabile in cassazione salvo mancanze o illogicità manifeste.
Contiene la formula del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte chiarisce che la norma codifica il principio della presunzione di innocenza e non introduce un criterio di valutazione della prova piu rigoroso rispetto al passato, richiedendo comunque la certezza processuale della responsabilità per la condanna.
Riferito nel contesto della possibilità che l'attivita di gestione sia esercitata anche da soggetti diversi dall'amministratore formale; la giurisprudenza non esclude che un amministratore di fatto coesista con quello di diritto, ma la carica formale comporta oneri e responsabilita' che possono far sorgere posizione di garanzia.
Richiamato in tema di posizione di garanzia: l'immissione di altro soggetto nell'attivita gestionale puo' far sorgere obblighi di tutela, ma non esime l'amministratore formale dalle responsabilita' connesse alla cura degli affari sociali.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Richiamato a proposito dei vizi dedotti in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte osserva che molte doglianze in realta' mirano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimita'.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) e' ammissibile solo se la prova richiesta e' decisiva e i dati gia' acquisiti sono incerti; il rifiuto del giudice e' discrezionale e cassabile solo per lacune motivazionali manifeste.
- In materia di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di diritto comporta responsabilita' che non si annullano automaticamente per la presenza di un amministratore di fatto: la responsabilita' puo' essere ricavata dalla gestione concreta e dai movimenti di denaro non giustificati.
- La prova della distrazione di beni societari puo' essere desunta anche per via negativa dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei fondi al soddisfacimento delle esigenze sociali; non e' obbligatorio provare ogni dettaglio operativo purché vi sia certezza processuale degli elementi essenziali.
- La formula oltre ogni ragionevole dubbio codificata dall'art. 533 c.p.p. non introduce un criterio piu' gravoso rispetto al precedente sistema: la condanna richiede la certezza processuale della responsabilita'.
- La Corte di cassazione non procede a un nuovo esame di merito: le censure che richiedono una diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili; il sindacato e' limitato a vizi di diritto e a carenze logiche o motivazionali gravi.
- Per impugnare efficacemente la responsabilita' personale dell'amministratore in contesti di delega o procura, occorre produrre prove concrete (ad esempio deleghe bancarie formali, procure o documentazione che comprovino il conferimento di poteri) che escludano la responsabilita' dell'amministratore formale.
- La contestazione tardiva o la mera prospettazione di possibili viaggi o assenze non e' sufficiente a ribaltare accertamenti basati su piu' atti distrattivi documentati; serve dimostrazione precisa del nesso causale tra assenza e impossibilita' di compiere le operazioni contestate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →