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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26102/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio contro una società appaltatrice, nel cui ambito è intervenuto volontariamente un condomino chiedendo la revoca del decreto e, in via sostanziale, il riconoscimento di un proprio credito verso il condominio per somme che assumeva di avere pagato in eccedenza rispetto al dovuto, con richiesta di compensazione. I giudici di merito hanno ritenuto definita per transazione la lite tra condominio e società, e hanno dichiarato inammissibile la domanda del condomino nei confronti del condominio perché estranea al petitum del giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione del giudicato, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato una successiva sentenza del Tribunale di Cassino passata in giudicato, la quale aveva accertato l'avvenuto pagamento delle quote condominiali e aveva dichiarato non dovute le somme pretese in via esecutiva dalla società appaltatrice, ordinandone la restituzione. Il ricorrente ha anche chiesto la riunione con altro giudizio di legittimità connesso.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l'istanza di riunione, ritenendola idonea solo a ritardare la definizione del giudizio, in considerazione dell'autonomia dei procedimenti e del principio di ragionevole durata. Nel merito ha rigettato il ricorso: la sentenza del Tribunale di Cassino non era incompatibile con la decisione impugnata, perché quella pronuncia aveva riguardato un'opposizione a precetto contro la società appaltatrice e aveva accertato il pagamento di quote condominiali da parte del ricorrente, mentre la Corte d'appello aveva solo confermato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del condomino nel diverso giudizio avente a oggetto la lite tra condominio e società. La dichiarazione di inammissibilità, essendo riferita alla non proponibilità della domanda nel processo in corso, non ha inciso sul merito del preteso credito del condomino, che rimaneva impregiudicato. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle controversie promosse da terzi creditori nei confronti del condominio per obbligazioni contratte nell'interesse comune, la legittimazione attiva e processuale spetta in via esclusiva all'amministratore, senza che il singolo condomino possa automaticamente ricavare un interesse diretto e immediato all'azione o all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha escluso il contrasto tra il giudicato richiamato e la decisione impugnata

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del giudicato formale; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione a precetto decisa dal Tribunale di Cassino

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati a fondamento del dovere del giudice di evitare ritardi e di privilegiare la ragionevole durata del processo nella valutazione dell'istanza di riunione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L'istanza di riunione di procedimenti in cassazione può essere respinta quando non offra un vantaggio processuale concreto e comporti solo un ingiustificato ritardo della decisione, dovendosi privilegiare la ragionevole durata del processo.
  • La violazione del giudicato esterno è configurabile solo quando la decisione impugnata si ponga realmente in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato; non sussiste contrasto se le due pronunce riguardano oggetti diversi o se la seconda decisione si limita a dichiarare l'inammissibilità della domanda senza pronunciarsi sul merito.
  • Nelle controversie promosse da un terzo creditore nei confronti del condominio per obbligazioni assunte nell'interesse comune, la legittimazione ad agire o resistere in giudizio appartiene in via esclusiva all'amministratore, senza che il singolo condomino possa sostituirsi al condominio o rivendicare automaticamente un interesse diretto e immediato all'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché proposta in un processo non deputato a deciderla lascia impregiudicato il merito della pretesa, che potrà essere fatta valere, se del caso, nel giudizio appropriato.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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