Cassazione Civile, Ordinanza n. 18033/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1991, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato sulla base di documentazione extracontabile e della contestazione di costi ritenuti indeducibili. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo di impugnazione allora vigente e calcolandolo senza considerare la sospensione dei termini prevista dall'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, dell'art. 16 L. 289/2002 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la controversia rientrava tra le liti fiscali sospese fino al 30 giugno 2012, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 27 marzo 2013. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la controversia, per il suo valore, rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, e che la sospensione dei termini dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 dovesse essere computata ai fini del termine per impugnare. Ha inoltre affermato che il periodo di sospensione feriale dell'agosto-settembre 2011 era assorbito nella più ampia sospensione speciale, mentre quello dell'agosto-settembre 2012, intervenuto dopo la cessazione della sospensione speciale, andava aggiunto. Ne è derivato che l'appello dell'Ufficio, notificato il 27 marzo 2013, era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per esaminare l'appello nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio
La sospensione speciale dei termini processuali si applica alle liti fiscali definibili ai sensi della norma e determina la proroga del termine per impugnare; il periodo di sospensione feriale compreso al suo interno resta assorbito, mentre quello successivo alla cessazione della sospensione speciale si aggiunge ulteriormente.
Richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento insieme all'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, ma nel testo la decisione si concentra sulla disciplina del 2011 per la sospensione dei termini.
Il termine lungo di impugnazione va computato tenendo conto della sospensione legale applicabile; nel caso concreto la sua scadenza è stata prorogata dalla sospensione speciale prevista per le liti fiscali.
Il vizio dedotto è stato qualificato come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali definibili ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, la sospensione dei termini processuali opera anche per il termine lungo di impugnazione e incide sul computo della tempestività dell'appello o del ricorso.
- Quando un periodo di sospensione feriale cade integralmente all'interno di una sospensione legale più ampia espressamente prevista per legge, esso resta assorbito e non si cumula autonomamente, salvo diversa previsione normativa.
- Se la sospensione feriale interviene dopo la cessazione della sospensione speciale ma prima della scadenza del termine prorogato da quest'ultima, il periodo feriale va ulteriormente sommato al termine residuo.
- Ai fini dell'applicazione della sospensione speciale prevista per la definizione delle liti fiscali, rileva il valore della controversia determinato secondo i criteri legali, con esclusione di accessori quali interessi, sanzioni e contributi, e non la mera indicazione di valore effettuata dalla parte.
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