Cassazione Civile, Ordinanza n. 16222/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio promosso da un soggetto che aveva concluso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile già promesso in vendita, secondo la ricostruzione della sentenza, da una società di gestione del risparmio a un terzo. L'attore aveva chiesto la condanna del promissario venditore e del terzo al pagamento di somme a titolo risarcitorio e restitutorio, assumendo l'inadempimento del preliminare. Nel corso del primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione del giudizio a seguito della liquidazione del fondo comune di investimento gestito dalla società. L'attore aveva quindi proposto appello contro l'ordinanza di interruzione, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile: nei confronti del terzo per difetto di tempestiva notificazione dell'atto di appello, e comunque nei confronti della società perché l'ordinanza di interruzione era ritenuta inappellabile, essendo un provvedimento privo di contenuto decisorio e sempre revocabile dal giudice che lo aveva emesso. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato ritualmente e tempestivamente notificato alla società e che il mancato perfezionamento della notificazione verso il terzo non era a lui imputabile. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 83 d.lgs. n. 385/1998, dell'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 131, 179 e 299 c.p.c., assumendo che l'ordinanza di primo grado avesse in realtà contenuto decisorio, poiché avrebbe trasferito la controversia in sede amministrativa per la liquidazione del fondo, con conseguente appellabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi della decisione impugnata: il Tribunale non aveva rimesso le parti agli organi liquidatori per l'accertamento del credito, ma si era limitato a dichiarare l'interruzione del processo per consentire la partecipazione degli organi della liquidazione. Di conseguenza l'ordinanza era correttamente qualificata come provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio e quindi inappellabile. La mancata censura specifica di tale ratio ha reso il motivo un non motivo ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., con assorbimento del primo motivo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la ritualità dell'appello nei confronti di una parte; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo viene assorbito dall'inammissibilità del secondo
il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inidoneo al raggiungimento dello scopo e integra un "non motivo", sanzionato con l'inammissibilità
art. 83 d.lgs. n. 385/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto circa la natura decisoria del provvedimento di interruzione; la Corte non ne trae applicazioni specifiche
art. 56, comma 3, d.lgs. n. 58/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto circa il trasferimento della controversia in sede amministrativa; la Corte esclude in fatto che il tribunale avesse disposto tale trasferimento
richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione del provvedimento di primo grado e la sua impugnabilità; la Corte conferma invece che si trattava di ordinanza di interruzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se critica una decisione diversa da quella effettivamente posta a base del provvedimento, il motivo è inammissibile come non motivo.
- Un provvedimento di interruzione del processo, quando si limiti a sospendere il giudizio per consentire la partecipazione degli organi della liquidazione, ha natura ordinatoria e non decisoria, con conseguente inappellabilità.
- Se il giudice di primo grado non ha deciso sul merito della pretesa e non ha trasferito la controversia in una sede di accertamento amministrativo, la parte deve riassumere il processo e far valere le proprie ragioni davanti al giudice originario, non impugnare l'ordinanza di interruzione come se fosse una decisione definitiva.
- La mancata specifica contestazione della ragione decisoria effettiva determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalle ulteriori censure formulate sugli altri capi della decisione.
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