Cassazione Civile, Ordinanza n. 20305/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, essendovi estinzione per rinuncia con adesione, non occorreva provvedere sulle spese e non sussistevano i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace la compravendita intervenuta tra due società, assumendo di essere creditrice di una delle parti in forza di un credito da fideiussione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello la società acquirente dell'immobile aveva contestato, tra l'altro, che la cessione del solo credito non comportasse anche la cessione dell'azione revocatoria e dunque il subentro della cessionaria nel diritto controverso, nonché che, dopo la cessione del credito, l'originaria creditrice avesse perso interesse ad agire. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1260 c.c., 111 e 344 c.p.c. sostenendo che l'oggetto della cessione era soltanto il credito e non l'azione revocatoria, sicché l'interveniente in appello non sarebbe subentrata nel diritto controverso; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che la cessione del credito aveva fatto venir meno l'interesse ad agire dell'originaria creditrice.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione del credito non comprendesse l'azione revocatoria; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia
richiamato in relazione alla successione nel diritto controverso e all'intervento del cessionario nel giudizio di appello; la questione resta assorbita dall'estinzione
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla legittimazione dell'interveniente in appello; non esaminato nel merito
richiamato dal ricorrente per contestare l'interesse ad agire dell'originaria creditrice dopo la cessione del credito; non esaminato nel merito
richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova; non esaminato nel merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di denunciata violazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato dalla Corte d'appello per ammettere l'intervento del cessionario quale successore nel diritto controverso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in ragione dell'estinzione per rinuncia, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata o comunque con adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione della controparte, non si provvede sulle spese di lite secondo la statuizione resa nel provvedimento.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, viene meno anche il presupposto processuale per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
- Le questioni sulla cessione del credito, sulla successione nel diritto controverso e sull'interesse ad agire restano assorbite se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione nel merito.
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