Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel febbraio 2006, di obbligazioni Lehman Brothers per un importo complessivo di euro 140.000 circa, effettuato da alcuni investitori tramite la banca. Gli attori hanno sostenuto che gli ordini fossero stati eseguiti su sollecitazione dell'intermediario, senza adeguata informazione sui rischi dell'operazione, senza consegna della documentazione sui rischi generali degli strumenti finanziari e senza raccolta di informazioni idonee a profilare il cliente e a valutare l'adeguatezza dell'investimento. Hanno inoltre dedotto che, dopo l'acquisto, la banca non li avesse tenuti informati sull'andamento dei titoli. In primo grado chiedevano la nullità o l'annullamento degli ordini, in subordine la risoluzione per inadempimento e comunque il risarcimento dell'intero importo investito. La banca ha resistito sostenendo che il rapporto era un mero deposito titoli con esecuzione di ordini, non un contratto di gestione o consulenza; che i documenti contrattuali erano stati sottoscritti in precedenza con la banca incorporata; che la delega operativa conferita a una familiare era valida; che l'operazione era stata correttamente segnalata come inadeguata e che le informazioni erano state comunque fornite, anche oralmente. I motivi di ricorso per cassazione hanno riproposto: 1) la pretesa violazione degli obblighi informativi post-acquisto; 2) la contestazione dell'esistenza/validità dei contratti quadro e della delega operativa; 3) la doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio, sulla valutazione delle prove orali e sulla mancata escussione di una teste; 4) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla presenza di una delegata nel giorno della sottoscrizione degli ordini. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, rilevando che la censura tendeva a un riesame del merito e che, nel rapporto di mero deposito titoli, gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono in vista dell'investimento, mentre l'adeguatezza può essere segnalata anche verbalmente e l'inadeguatezza non richiede una motivazione scritta; ha inoltre ritenuto incensurabile l'apprezzamento di merito sulla prova dell'adempimento e sulla tardività di alcuni documenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto delle domande degli investitori. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché, nel solo rapporto di deposito titoli in custodia e amministrazione, non sussiste un obbligo informativo post-acquisto proprio della gestione di portafoglio; gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili perché diretti, sostanzialmente, a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o perché privi di specifiche censure alle rationes decidendi della sentenza d'appello. È stata inoltre confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la verifica della specificità del motivo d'appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di primo grado.
art. 21, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 58 del 1998
Gli obblighi informativi dell'intermediario sono funzionali a consentire investimenti consapevoli e, fuori dal contratto di gestione o consulenza, si esauriscono in vista dell'investimento.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
L'intermediario adempie raccogliendo il profilo finanziario del cliente e fornendo informazioni sulle caratteristiche e sulla rischiosità degli strumenti al momento dell'operazione.
art. 34 reg. Consob n. 16190/2007
Richiamato insieme alla normativa previgente per escludere che l'obbligo informativo post-acquisto derivi dal rapporto di deposito titoli.
art. 1838 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere obblighi informativi successivi, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione al mero deposito titoli.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta esistenza/validità dei contratti quadro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento da inadempimento dell'intermediario: il cliente deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre l'intermediario deve provare l'adempimento e la diligenza richiesta.
art. 1387 c.c.
Richiamato con riguardo alle deleghe conferite alla terza persona che operava per i clienti.
art. 1703 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del mandato e della rappresentanza invocata per contestare la validità della delega.
art. 1704 c.c.
Richiamato insieme alle norme sul mandato per contestare l'efficacia delle deleghe operative.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma senza ammissibile specifica critica alla motivazione di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio della Corte, censura ritenuta inammissibile perché diretta a un nuovo esame del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'investitore deve allegare l'inadempimento e il nesso causale, l'intermediario provare l'adempimento.
art. 246 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa incapacità a testimoniare della teste delegata, tema disatteso nei fatti di causa.
art. 177 c.p.c.
Richiamato rispetto all'istanza sulla prova documentale e alla contestazione della mancata ammissione di documenti tardivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte afferma che il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove o dell'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché il fatto dedotto era coperto da una valutazione di tardività non censurata utilmente in appello.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere specifiche argomentazioni sulla violazione di legge, non una mera riproposizione del merito.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
La segnalazione di inadeguatezza deve essere concreta e sufficiente, ma può essere resa verbalmente; non è imposto un requisito di forma sulla motivazione dell'inadeguatezza.
art. 1218 c.c.
Richiamato come regola generale coerente con il riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento: il debitore deve provare la non imputabilità, qui declinata per l'intermediario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel rapporto di mero deposito titoli e esecuzione di ordini, l'intermediario non assume gli obblighi informativi post-acquisto propri della gestione di portafoglio o della consulenza; gli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF sono funzionali alla scelta consapevole dell'investimento e, salvo rapporti diversi, si esauriscono con l'operazione.
- La segnalazione di inadeguatezza dell'operazione non richiede una forma scritta della motivazione: può essere resa anche verbalmente, purché sia concreta, individualizzata e idonea a far comprendere al cliente le ragioni dell'inadeguatezza.
- L'obbligo dell'investitore di allegare l'inadempimento dell'intermediario e il nesso causale si coordina con l'onere dell'intermediario di provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni e la diligenza richiesta; tuttavia la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare l'accertamento dei fatti o la ricostruzione delle prove compiuti dal giudice di merito; occorrono specifiche argomentazioni sul contrasto tra la sentenza e la norma invocata o il canone ermeneutico violato.
- Se la doglianza investe un fatto ritenuto irrilevante o non esaminato perché la relativa prova era stata dichiarata tardiva e tale ratio non viene validamente censurata, il motivo è inammissibile.
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