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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza emessa dal comune di San Ferdinando di rimozione opere abusive e ripristino stato dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 2.8.2022, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, conseguente e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un locale adibito a ricovero mezzi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che contestava la realizzazione, in assenza di permesso di costruire e in violazione della disciplina edilizia e sismica, di un locale al piano terra di circa 5 per 6 metri e alto circa 3,50 metri. Hanno dedotto, in primo luogo, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’ordinanza non avrebbe specificato adeguatamente i titoli autorizzativi mancanti, che il Comune sarebbe rimasto inerte per lungo tempo, che avrebbe dovuto valutare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 in luogo della demolizione e che il manufatto sarebbe stato realizzato anteriormente al 1942, o comunque al 1967, quando non sarebbe stato necessario il titolo edilizio invocato. A sostegno hanno prodotto una perizia giurata. Con un secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il potere repressivo dell’abuso edilizio come doveroso e vincolato e ha posto a carico dei proprietari l’onere rigoroso di provare l’epoca risalente della costruzione, mediante documenti ed elementi oggettivi, certi e verificabili. La perizia giurata è stata ritenuta insufficiente perché fondata essenzialmente sulle dichiarazioni dei proprietari e su riferimenti generici alla tipologia e ai materiali dell’opera, senza elementi idonei a dimostrare in modo univoco la realizzazione anteriormente al 1942 o al 1967. Il decorso del tempo e la protratta inerzia comunale non hanno fatto sorgere alcun legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso, né imponevano una motivazione ulteriore rispetto a quella relativa al ripristino della legalità violata. È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, riferito agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, poiché nel caso concreto non risultava rilasciato alcun permesso; inoltre, l’eventuale fiscalizzazione può essere valutata nella fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti. Anche la censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché l’ordinanza descriveva le opere sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e indicava le violazioni accertate. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base della necessità del permesso di costruire per gli interventi edilizi contestati.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Fondamento del potere-dovere di ordinare la rimozione o demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; tale potere è qualificato come vincolato e doveroso.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; non si applica quando l’opera sia stata realizzata senza alcun permesso. L’eventuale applicazione può comunque essere valutata in fase esecutiva se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 31 l. 1150/1942, come novellato dall’art. 10 l. 765/1967

    Il giudice richiama l’estensione dell’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate fuori dal perimetro del centro urbano e ne ricava la necessità, per il privato che invochi l’anteriorità dell’opera, di fornire una prova rigorosa dell’epoca di realizzazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione o di rimozione costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata.
  • Chi invoca la realizzazione del manufatto in epoca anteriore all’entrata in vigore della disciplina che imponeva il titolo edilizio ha l’onere di fornire una prova rigorosa, fondata su documenti o elementi oggettivi, certi, univoci e verificabili; non sono sufficienti dichiarazioni dei proprietari o riferimenti generici alla tipologia costruttiva e ai materiali impiegati.
  • Il protratto decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere nel proprietario un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione edilizia illecita e non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone un intervento eseguito in parziale difformità da un permesso di costruire e non è applicabile, in via ordinaria, alle opere realizzate in assenza di qualsiasi permesso; l’eventuale fiscalizzazione deve essere verificata nella fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Un’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni edilizie accertate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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