Cassazione Penale, Sentenza n. 18216/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme riconducibili a sopravvenienze attive derivanti da svalutazioni/stralci di debiti per interessi e da una presunta rinuncia di credito da parte del socio Mirabella. Le censure principali erano: carenza o insufficienza della motivazione (violazione artt. 125 e 606 c.p.p.), errata applicazione dell'art. 88 TUIR (sostenendo che le sopravvenienze non sarebbero tassabili perché riferite a costi non dedotti o a clausole nulle/ex art. 1815 c.c.), applicazione impropria dell'art. 96 TUIR e diversa ricostruzione fattuale sulla natura della rinuncia al credito (sostenendo che la rinuncia sarebbe stata della persona fisica Coppola e non della Mirabella S.G., con conseguenze fiscali diverse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità su misure cautelari reali sia limitato a motivi di violazione di legge e che l'ordinanza del Tribunale non fosse affetta da motivazione mancante o apparente. Quanto al merito sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale secondo cui le riduzioni/stralci di debito per interessi, evidenziate in bilancio, integrano sopravvenienze attive rilevanti ai fini dell'art. 88 TUIR e dunque fiscalmente rilevanti, non essendo dimostrati i presupposti per escluderne la tassabilità (es.: mancata dimostrazione che quegli interessi non erano mai stati fiscalmente rilevanti o che rientrassero nei vincoli di indeducibilità ai sensi dell'art. 96). I motivi che richiedevano diversa ricostruzione fattuale sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a un riesame del merito non consentito in questa sede. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma determinata equitativamente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e tenuto conto della decisione della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Disciplina dell'istanza di riesame: il riesame valuta la legittimità delle misure cautelari e non può sostituirsi alla fase di merito. La cassazione su provvedimenti cautelari reali è limitata a questioni di diritto.
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che definisce il reato tributario contestato (evasione fiscale) rispetto al quale sono state disposte le misure ablative.
art. 88 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Regola sulla sopravvenienza attiva: una passività iscritta in bilancio che si estingue origina una sopravvenienza attiva imponibile se la posizione debitoria era fiscalmente rilevante negli esercizi precedenti; è richiesto il requisito della certezza dell'estinzione e della rilevanza fiscale pregressa.
art. 96 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Disciplina dei limiti di deducibilità degli interessi passivi: anche costi soggetti a deducibilità limitata possono produrre effetti sulla determinazione della base imponibile e, dunque, sulla tassabilità di eventuali sopravvenienze.
Norma sulla nullità delle clausole usurarie: la Corte ha ritenuto che la rilevanza di sopravvenienze attive ai fini fiscali non è esclusa invocando la nullità ex art. 1815, quando risulti che la passività era iscritta e successivamente si è estinta con effetti fiscali.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è consentito solo per motivi di violazione di legge; la Corte di legittimità opera un sindacato limitato.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per lamentare vizio di motivazione; la Corte ha invece ritenuto che la motivazione fosse presente, coerente e sufficiente a spiegare le ragioni del rigetto del riesame.
Norma che consente alla Corte di condannare alle spese e al versamento di una somma equitativa; applicata dalla Corte nella misura e con la motivazione indicate.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 240 del 6 marzo 2023
Parere amministrativo richiamato nel provvedimento: afferma che l'insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce sopravvenienza attiva imponibile; la Corte tuttavia ha valutato che, nel caso concreto, la passività fosse stata fiscalmente rilevante e dunque la sopravvenienza sussistesse.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato a questioni di diritto: non è possibile ottenere in Cassazione una riedizione del merito o una diversa ricostruzione fattuale.
- La sopravvenienza attiva ai fini dell'art. 88 TUIR si configura quando una passività iscritta in bilancio risulta estinta con certezza e tale passività era fiscalmente rilevante negli esercizi precedenti; la deducibilità limitata (art. 96) non impedisce automaticamente la tassabilità della sopravvenienza.
- L'invocazione della nullità contrattuale ex art. 1815 c.c. (clausole usurarie) non esclude automaticamente la rilevanza fiscale della cancellazione di una passività se la passività era stata contabilmente e fiscalmente considerata in precedenza e si è successivamente estinta con effetti certi.
- Per contestare un provvedimento cautelare reale in Cassazione è necessario far valere violazioni di legge o vizi gravi della motivazione; censure che chiedono ricostruzioni fattuali alternative sono inammissibili.
- La valutazione del fumus commissi delicti si limita a verificare la congruità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato per l'utilità di ulteriori indagini, non a decidere la responsabilità sostanziale dell'indagato.
- In ricorsi contro misure cautelari reali la produzione documentale nuova è ammessa solo se non richiede valutazioni sulla loro efficacia formale o sul merito probatorio rispetto agli elementi già esaminati dal giudice di merito.
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