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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34234/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato la versione alternativa dei fatti e, in particolare, che egli non avrebbe udito il campanello; con il secondo ha eccepito la prescrizione del reato. La Corte ha anche rilevato la tardività della memoria difensiva depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché composto da censure di fatto, reiterative rispetto all'appello e aspecifiche, risolventisi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, applicabile ai fatti di causa commessi nel 2019. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto tipico, ma prende atto della sua applicazione al caso concreto.

  • art. 611 c.p.p.

    Il deposito della memoria difensiva è tardivo se avviene oltre il termine di quindici giorni liberi previsto per tale adempimento.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; per i fatti del 2019 resta applicabile tale disciplina secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il regime di sospensione della prescrizione richiamato nel giudizio.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata solo per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina previgente della sospensione della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata solo per confermare il regime applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020 in poi, distinto da quello applicabile al caso concreto.

  • Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01

    "La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021"

    Principio di diritto decisivo per escludere la prescrizione nel caso di fatti commessi nel 2019.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

  • art. 592 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese processuali discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio istruttorio o in contestazioni di merito già esaminate e motivate dal giudice di appello; tali doglianze sono inammissibili se aspecifiche o meramente reiterative.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione limitandosi a contrapporre una versione alternativa dei fatti a quella accolta nella sentenza impugnata, quando la decisione di merito dia conto in modo logicamente coerente delle ragioni della propria scelta.
  • L'eccezione di prescrizione va scrutinata alla luce del regime temporale della sospensione del corso della prescrizione vigente al momento del fatto; per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, come interpretata dalle Sezioni Unite.
  • La tardività della memoria difensiva rispetto al termine previsto dall'art. 611 c.p.p. ne impedisce la considerazione da parte della Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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