Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato minorenne ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per i minorenni di Napoli che aveva confermato la condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione per plurimi reati in materia di armi, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dal metodo mafioso. L’unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena era stata fissata in misura superiore al minimo edittale senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per confermare tale quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, rilevando che il giudice di merito conserva discrezionalità nella determinazione della pena e può motivare anche sinteticamente richiamando uno o più criteri dell’art. 133 c.p. Nel caso concreto, la pena base era stata fissata di poco sopra il minimo edittale, con aumento ritenuto congruo ex art. 81, comma 2, c.p.; la Corte di appello aveva inoltre spiegato lo scostamento facendo riferimento alla personalità dell’imputato, alla gravità dei fatti e alla descrizione della condotta come una vera e propria scorreria armata, commessa in pieno giorno con altri correi maggiorenni appartenenti a un clan di camorra. Poiché l’imputato era minorenne, la Corte ha precisato che non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna; il testo non ne specifica il contenuto.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna; il testo non ne specifica il contenuto.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna; il testo non ne specifica il contenuto.
Fattispecie di violenza privata richiamata tra i reati contestati e confermati in appello.
Aggravante richiamata in relazione ai reati contestati; nel testo è indicata come c.p., con riferimento all’aggravamento per il contesto offensivo.
Aggravante del metodo mafioso applicata ai reati contestati.
La determinazione della pena può essere motivata, anche sinteticamente, mediante richiamo ai criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
L’aumento di pena per il concorso formale/continuazione è stato ritenuto congruo.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Conferma dell’obbligo di anonimizzazione del provvedimento diffondibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla determinazione della pena è infondata se il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale e ha indicato, anche sinteticamente, i criteri di cui all’art. 133 c.p. posti a base della quantificazione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede formule sacramentali né un’analisi analitica di tutti i criteri legali, purché dal complesso della sentenza emerga il percorso logico seguito per la scelta della pena.
- La pena fissata di poco sopra il minimo edittale, con aumento ritenuto congruo per il cumulo o la continuazione, è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o assenza totale di motivazione.
- Quando l’imputato è minorenne, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
- Le circostanze concrete del fatto, la personalità dell’imputato e la gravità della condotta possono legittimare un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale se adeguatamente valorizzate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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