Cassazione Penale, Ordinanza n. 34218/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto della sua istanza di liberazione anticipata per più semestri. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e successivamente al 3 agosto 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017. In base a tale disciplina, il ricorso personale in cassazione non è più consentito e l'atto è inammissibile. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. L'inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente»
Dopo la modifica del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale prospettata e ritenuto non violato dalla disciplina che esige la difesa tecnica nel giudizio di cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale prospettata e ritenuto non ostativo alla previsione della difesa tecnica in cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità di ricorso personale in cassazione.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55
È richiamata in relazione alla modifica dell'art. 613 c.p.p. e alla disciplina della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
Le Sezioni Unite hanno affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato, chiarendo che la richiesta di rappresentanza tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione penale non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La previsione della necessaria difesa tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, una violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. o dell'art. 6 CEDU.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura quando risulti ictu oculi il difetto dei requisiti legali di proposizione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'atto irrituale, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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