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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 22 marzo 2025 in relazione a reati di cui agli artt. 388 e 633 c.p. e a reati urbanistici e paesaggistici riferiti a terreni e fabbricati che il richiedente assumeva di proprietà. Il Tribunale, con ordinanza del 24 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ritenendo sussistente una preclusione derivante da un precedente giudizio cautelare avente il medesimo oggetto. L'indagato ha impugnato personalmente tale ordinanza per cassazione, lamentando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità e contestando la ricostruzione del Tribunale circa la preclusione da precedente giudizio cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'indagato con atto successivo alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente, introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Richiamato come uno dei reati in relazione ai quali era stato disposto il sequestro preventivo.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come uno dei reati in relazione ai quali era stato disposto il sequestro preventivo.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    È la norma modificata dalla legge n. 103 del 2017 che ha escluso la facoltà per imputato o indagato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., sopprimendo la possibilità per imputato o indagato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato o l'indagato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso presentato in proprio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi particolari non emerse nel caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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