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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34224/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in diverse sentenze di cognizione. Nel solo motivo di ricorso deduceva che la motivazione fosse insufficiente nel negare l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che la sola distanza temporale tra i fatti non bastasse a escludere una preventiva ideazione unitaria delle condotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura si ponesse in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando i reati sono commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, opera una presunzione di assenza di programmazione specifica originaria dei fatti successivi, salvo prova contraria. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valorizzato la distanza temporale di oltre un anno e sei mesi, la diversità del modus operandi e il carattere occasionale ed estemporaneo dell'ultimo reato, in assenza di specifiche allegazioni difensive. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • art. 671 cod. proc. pen.

    richiamato come fondamento dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sentenze separate richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso originario; non è sufficiente l'omogeneità dei reati o una generica vicinanza tipologica.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può operare una presunzione contraria alla continuazione, poiché la commissione dei fatti successivi difficilmente è riconducibile a una specifica programmazione originaria, salvo prova contraria offerta dall'interessato.
  • Ai fini dell'esclusione della continuazione il giudice può valorizzare, in modo complessivo, la distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive e il carattere occasionale o estemporaneo del fatto più recente.
  • La contestazione in cassazione della motivazione sul diniego della continuazione è inammissibile quando si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, senza specifiche allegazioni idonee a superare la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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